Con una sentenza dell’8.8.2022, il Tribunale di Milano è intervenuto in materia di orario di lavoro stabilendo che l’obbligo per il datore di lavoro di risarcire il dipendente, che lavora senza riposi e per un orario giornaliero eccedente i limiti legali, sussiste anche se la prestazione avviene con il consenso del lavoratore.
La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale (artt. 7 e 9 del DLgs. 66/2003), in assenza di accordi collettivi di natura derogatoria rispetto alle previsioni di legge o della contrattazione nazionale, configura una fonte di danno patrimoniale che scaturisce dalla tutela offerta dall’art. 36 Cost. all’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento del datore. Questa tutela trova applicazione anche nell’ipotesi in cui venga pagato un compenso maggiorato per il lavoro svolto in un giorno festivo e laddove la prestazione venga richiesta dal dipendente o con il suo consenso.
FONTE: EUTEKNE
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