In un decreto legislativo approvato in prima lettura dall'ultimo Consiglio dei ministri, è stata introdotta una disposizione per bloccare gli sconti farsa.
In dettaglio, sugli avvisi che riportano i prezzi dei prodotti in saldo bisognerà riportare anche il prezzo più basso attribuito nell'ultimo mese per l'acquisto del prodotto. E rispetto a questo calcolare la percentuale di ribasso applicata. Tale norma non si applica alla vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili, oltre alle vendite sottocosto (ex art. 15, comma 7, dlgs 114/9. In seconda battuta, va chiarito che non rientrano tra i prezzi più bassi applicati nell'ultimo mese, quale parametro da assumere, i «prezzi di lancio» a cui sono seguiti successivi annunci di incrementi di prezzo. In sostanza, la disposizione sul valore minimo si applica al prezzo normale – quello «in vetrina» – da assumere quale parametro iniziale per le vendite straordinarie (ex art. 15, c. 5, dlgs 114/199.
Le sanzioni in caso di violazione sono comprese tra 516 euro e 3.098 euro.
FONTE: ITALIAOGGI
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