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SUPERATO IL PLAFOND DI ESPORTATORE ABITUALE? SANZIONABILE CLIENTE E FORNITORE

Qualora il fornitore di un esportatore abituale effettui operazioni in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 co. 1 lett. c DPR 633/72 per un importo maggiore rispetto al plafond IVA indicato nella lettera d’intento, incorre in una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta, non avendo verificato, prima di effettuare l’operazione in regime di non imponibilità, che l’esportatore abituale abbia trasmesso la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.

Dall'altro lato, l’esportatore abituale che riceva una fattura per un’operazione non imponibile, nel limite del proprio plafond disponibile, ma corrispondente a un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata, è tenuto a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 euro.


FONTE: EUTEKNE



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