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SUPERBONUS, SENZA CILA ERRORE SOSTANZIALE

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  • Sep 1
  • 1 min read

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con la sentenza n. 1982/2/25 del 23 aprile 2025, ha ribadito quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 13/2023: per gli interventi avviati dopo il 1° giugno 2021, la presentazione della CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) è un requisito imprescindibile per accedere al superbonus.

Chi ha presentato solo una SCIA senza affiancare la CILAS non può beneficiare della detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 2023 né delle modalità alternative di fruizione dell’agevolazione, come la cessione del credito o lo sconto in fattura. Questa interpretazione conferma la centralità della CILAS nel sistema di controllo e concessione del beneficio fiscale.


FONTE: EUTEKNE


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