TASSA DEI RIFIUTI RIDOTTI NEL CASO DI SERVIZI NON EROGATI
In materia di TARI, l’art. 1 co. 657 della L. 147/2013 prevede che, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti, l'imposta è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La Cassazione (ordinanza n. 2374 del 25/01/2023) ha ribadito che tale riduzione opera anche senza la prova che tale disservizio sia imputabile al Comune, in quanto prevista “per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità”. È tuttavia necessario che lo scostamento rispetto al servizio di raccolta previsto dal regolamento comunale sia connotato dai “caratteri di gravità e perdurante non fruibilità”.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
