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TASSAZIONE DELLA COMPRAVENDITA DI OGGETTI DA COLLEZIONE DA PARTE DI PRIVATI

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • May 6
  • 2 min read

Il trattamento fiscale della compravendita di oggetti da collezione da parte di privati è una tematica scarsamente affrontata dalla dottrina ma che, di recente, è stata oggetto di trattazione dai giudici ermellini. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6874 dell’8 marzo 2023, ha chiarito quando la plusvalenza derivante dalla vendita di opere d’arte è tassabile e in quale categoria reddituale detto provento possa ricadere. In particolare, la Corte ha distinto tra:

  • Mercante d’arte, ovvero chi esercita tale commercio professionalmente e abitualmente, anche se non dotato di organizzazione imprenditoriale. In questa ipotesi, la plusvalenza è soggetta a tassazione come reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, con contestuale obbligo di apertura della partita iva, fatturazione, applicazione dell’Iva ecc. Per qualificare il privato come mercante d’arte è sufficiente l’abitualità della compravendita dove, tra gli elementi di valutazione idonei a dimostrare questa sistematicità e professionalità dell’attività (d’impresa), secondo la giurisprudenza, vi rientrano il numero delle operazioni effettuate, l’importo delle transazioni, la loro cadenza, la durata del possesso dei beni e il numero delle controparti con cui vengono effettuate le compravendite.

  • Speculatore occasionale, cioè colui che acquista e rivende detti oggetti in modo sporadico, non abituale, ma con intenti speculativi, ovvero con l’obiettivo di rivenderli e conseguire un utile. I profitti conseguiti da questo soggetto sono tassati e qualificati come reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del TUIR, senza applicazione dell’Iva. Prassi e giurisprudenza generalmente individuano il trascorrere del tempo come elemento dirimente a non qualificare il privato come speculatore occasionale.

  • Collezionista, ovvero il privato che acquista detti beni per interesse culturale, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza intento di vendita. Ciò non comporta il divieto per il collezionista di cedere parte delle proprie collezioni, i cui proventi non sono soggetti a tassazione. Normalmente le cessioni sono distanziate nel tempo tra di loro e sono intervallate da un congruo lasso di tempo rispetto la data di acquisto del bene stesso.

Ugualmente non soggetta a tassazione è la vendita effettuata da un privato che ha ricevuto il bene in eredità, trattandosi di mera dismissione patrimoniale.


Dott. Caglieri Simone



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