Sulla base della C.G.T. II Veneto n. 943/1/23, le delibere che stabiliscono l’ammontare annuale della quota di trattamento di fine mandato (TFM) da accantonare, ancorché successive a quella istitutiva del TFM stesso, in caso di rinnovo senza soluzione di continuità degli amministratori iniziali, ne legittimano la deduzione.
Al fine di legittimare la deducibilità fiscale delle quote di TFM accantonate, il requisito indispensabile è l’esistenza della sua delibera istitutiva, da effettuarsi con atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, come previsto dall’art. 17 co. 1 lett. c) TUIR.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
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