TRUST ESTERO TRASPARENTE, NIENTE IVAFE PER IL BENEFICIARIO RESIDENTE
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Con la risposta a interpello n. 84/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è dovuta l’Ivafe da parte del beneficiario residente in Italia di un trust estero trasparente, anche quando nel trust sono presenti strumenti finanziari.
Il caso esaminato riguarda un cittadino statunitense residente in Italia, beneficiario di un trust irrevocabile istituito negli Stati Uniti. In base all’atto istitutivo, il beneficiario ha diritto esclusivamente ai redditi prodotti dal trust, senza alcuna disponibilità sul capitale né poteri di gestione o disposizione.
L’Amministrazione finanziaria ha escluso l’obbligo Ivafe valorizzando tre elementi fondamentali:
l’assenza di diritti sul capitale
la mancanza di poteri gestori e dispositivi
l’inesistenza di un rischio economico diretto in capo al beneficiario
In presenza di queste condizioni, il beneficiario non può essere considerato titolare effettivo delle attività finanziarie detenute dal trust e, quindi, non è soggetto all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
La risposta fornisce un chiarimento importante per i contribuenti coinvolti in strutture internazionali, delineando con maggiore precisione i confini dell’obbligo Ivafe nei casi di trust esteri trasparenti.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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