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ACCONTI DELLE IMPOSTE: METODI DI CALCOLO E SCADENZE

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Nov 2
  • 3 min read

L’acconto delle imposte sui redditi (Ires, Irap e Irpef) viene generalmente determinato applicando alternativamente due tipologie di metodi:

  • Metodo storico, che consiste nel calcolare l’importo dovuto sulla base dell’imposta dell’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla dichiarazione.

  • Metodo previsionale, basato sull’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando i redditi che si prevede di realizzare, gli oneri deducibili e detraibili, i crediti d’imposta e le ritenute.

Questi acconti relativi a Irpef, Ires, Irap e alle relative addizionali e imposte sostitutive devono essere versati, di regola, in due rate, a meno che l’importo della prima non superi determinate soglie, come vedremo a breve.

Le scadenze ordinarie sono:

  1. prima rata: entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto per l’anno precedente;

  2. seconda rata: entro il mese di novembre (per i soggetti IRES e IRAP con esercizio non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).

L’importo complessivo dell’acconto è normalmente suddiviso nella misura del 40% per la prima rata e del 60% per la seconda. Tuttavia, per alcune categorie di contribuenti la normativa (art. 58 del D.L. 124/2019) ha previsto una diversa ripartizione, con due rate di pari importo (50% ciascuna). Rientrano in tale disciplina:

  1. I contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli ISA, anche se non li applicano, purché i ricavi o compensi dichiarati non superino i limiti previsti dai relativi decreti ministeriali;

  2. I soggetti che ricadono in altre cause di esclusione dagli ISA;

  3. I partecipanti a società, associazioni e imprese trasparenti (artt. 5 e 115 TUIR) che possiedono i requisiti sopra indicati;

  4. I contribuenti che determinano il reddito con regimi forfetari o di vantaggio, compreso il regime forfetario ex L. 190/2014 e il regime per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ex D.L. 98/2011.

Scendendo nel dettaglio, l’acconto IRPEF corrisponde al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (come risultante dal modello REDDITI 2025 per i redditi 2024) oppure, in caso di metodo previsionale, all’imposta stimata per il 2025. L’acconto è dovuto se l’imposta netta supera 51,65 euro, dopo lo scomputo di detrazioni, crediti, ritenute ed eccedenze.

Le modalità di versamento sono le seguenti:

  • Se l’acconto complessivo è inferiore a 257,52 euro, deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2025 (termine prorogato al 1° dicembre 2025, poiché il 30 novembre cade di domenica);

  • se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro, deve essere versato in due rate: la prima, pari al 40% (50% per i soggetti ISA), entro il termine previsto per il pagamento del saldo 2024; la seconda, pari al 60% (o 50% per i soggetti ISA), entro il 1° dicembre 2025.

È possibile effettuare il versamento della prima rata entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In alternativa, il contribuente può rateizzare la prima rata in versamenti mensili di pari importo, da effettuarsi entro il giorno 16 di ciascun mese, completando il pagamento entro il 16 dicembre 2025 (art. 20, D.Lgs. 241/1997).

Concludiamo con l’acconto IRES, dovuto nella misura del 100% dell’imposta relativa all’anno precedente oppure, in caso di metodo previsionale, all’imposta stimata per il 2025. L’acconto Ires non è richiesto se l’imposta netta, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, non supera 20,66 euro.

Le modalità di versamento sono le seguenti:

  • Se l’acconto complessivo è inferiore a 103 euro, deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2025 (termine prorogato al 1° dicembre 2025, poiché il 30 novembre cade di domenica);

  • Se l’acconto complessivo è pari o superiore a 103 euro, la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il saldo del periodo d’imposta precedente, ossia entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio (30 giugno 2025 per i soggetti “solari”). È ammessa una proroga di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Anche per l’IRES la ripartizione ordinaria è del 40% per la prima rata e 60% per la seconda, mentre per i soggetti ISA entrambe le rate sono fissate al 50%. È inoltre consentita la rateizzazione del primo acconto, con obbligo di completare i versamenti entro il 16 dicembre 2025.


Dott. Caglieri Simone


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