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STRUTTURA E DISCIPLINA DEI GRUPPI DI SOCIETA'

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • 7 days ago
  • 5 min read

La nozione di gruppo di società individua una struttura organizzativa complessa nella quale una pluralità di società, generalmente di capitali, pur mantenendo ciascuna una distinta soggettività giuridica e una formale autonomia patrimoniale, risulta assoggettata a un’unica attività di direzione e coordinamento esercitata da una società capogruppo o holding, finalizzata al perseguimento di un interesse economico unitario, comunemente definito interesse di gruppo.

La distinta personalità giuridica delle società appartenenti al gruppo comporta che la capogruppo resti, in linea di principio, estranea ai rapporti giuridici posti in essere dalle singole controllate. Ne consegue che i creditori di una società controllata non possono, per il solo fatto dell’appartenenza al gruppo, far valere pretese direttamente nei confronti della holding, beneficiando quest’ultima del principio della responsabilità patrimoniale limitata. In tale prospettiva, il gruppo societario consente una più intensa fruizione del beneficio della separazione patrimoniale e realizza una significativa diversificazione dei rischi imprenditoriali, in quanto le eventuali perdite riferibili a un determinato settore non si riflettono automaticamente sugli altri rami di attività né sul patrimonio della capogruppo.

Sotto il profilo economico-funzionale, il gruppo si configura come un’unica impresa articolata, mentre sotto il profilo giuridico le società che lo compongono restano soggetti distinti. L’elemento qualificante del fenomeno è rappresentato dall’attività di direzione e coordinamento, che si traduce nell’indirizzo strategico, nella programmazione, nell’organizzazione e nel controllo delle attività svolte dalle singole società del gruppo.

L’attività di direzione e coordinamento si esplica, in concreto, mediante la:

  • Direzione gestionale.

La direzione gestionale si realizza, tra l’altro, attraverso la nomina e l’eventuale revoca degli amministratori delle controllate, nonché mediante un flusso sistematico di direttive concernenti strategie industriali, finanziarie e di budget.

  • Assistenza finanziaria

L’assistenza finanziaria può consistere tanto in finanziamenti downstream, erogati dalla capogruppo alle controllate per esigenze di risanamento o di accesso al credito, quanto in flussi upstream o infragruppo, finalizzati a migliorare la redditività complessiva.

  • Assistenza tecnico-operativa.

La disciplina positiva del gruppo di società è contenuta negli artt. 2497 e ss. c.c., i quali non forniscono una definizione espressa di gruppo, ma individuano come presupposto essenziale l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento. In particolare, l’art. 2497-sexies c.c. introduce una presunzione legale di esercizio di tale attività in capo alla società che controlla un’altra ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero che è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Il controllo può assumere la forma del:

controllo interno di diritto, quando la controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;

controllo interno di fatto, quando dispone di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante;

- oppure del controllo esterno, quando l’influenza dominante deriva da particolari vincoli contrattuali.

Sulla base di quanto sopra esposto, ai fini del controllo azionario (di diritto o di fatto) si computano anche i voti spettanti alle società controllate; quindi il controllo azionario può anche essere indiretto (ad esempio: la società A controlla la società B, che a sua volta controlla la società C; in tal caso, C è controllata indirettamente da A).

Il controllo esterno può manifestarsi attraverso clausole contrattuali che incidono in modo significativo sull’autonomia gestionale della società controllata, quali quelle che impongono specifiche strategie produttive o commerciali, determinati procedimenti di lavorazione o tecniche di vendita, l’utilizzo esclusivo di determinati marchi o materiali, limiti quantitativi alla produzione o alla distribuzione, ovvero la localizzazione geografica delle attività. Analogamente, rilevano, ai fini del controllo gestorio, le clausole che attribuiscono al soggetto dominante poteri di ingerenza nella selezione del personale, nella composizione degli organi sociali, nel trasferimento delle partecipazioni o nell’adozione di decisioni strategiche. Ai fini dell’accertamento del controllo azionario, rilevano anche i voti spettanti alle società controllate, sicché il controllo può essere esercitato anche in via indiretta.

Dal punto di vista strutturale, il gruppo può assumere configurazioni diverse, ovvero:

  • Gruppi orizzontali o paritetici, nei quali la direzione unitaria deriva da accordi contrattuali tra società formalmente indipendenti,

  • Gruppi verticali, caratterizzati dall’influenza dominante di un’unica capogruppo.

All’interno di questi ultimi si distinguono i seguenti tipi di gruppi:

-  Gruppi a catena, nei quali il controllo si articola attraverso una sequenza di partecipazioni;

Gruppi a raggiera, nei quali la holding esercita un controllo diretto su tutte le società aggregate.

L’organizzazione del gruppo può essere disciplinata mediante contratti di coordinamento gerarchico, attraverso i quali determinate competenze gestionali – quali la definizione dei piani industriali, di sviluppo, di riorganizzazione o di espansione – vengono accentrate in capo alla capogruppo, che le esercita in funzione degli obiettivi strategici complessivi.

Al fine di tutelare l’affidamento dei soci e dei terzi, il legislatore ha previsto specifici obblighi di pubblicità. In particolare, l’art. 2497-bis c.c. impone alle società soggette ad attività di direzione e coordinamento di indicare tale circostanza negli atti e nella corrispondenza, nonché di provvedere alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese. L’adempimento grava su un componente dell’organo amministrativo della società eterodiretta e non è assistito da un termine specifico. La finalità della norma è quella di rendere conoscibile ai terzi l’esistenza del vincolo di gruppo, consentendo loro di valutare l’incidenza di tale soggezione nelle proprie scelte negoziali. La violazione di tali obblighi comporta la responsabilità degli amministratori per i danni eventualmente arrecati ai soci o ai terzi.

Il funzionamento del gruppo si fonda sul principio dell’interesse di gruppo, in virtù del quale l’attività delle singole società può essere legittimamente orientata dalla capogruppo nell’ambito di una politica unitaria. Tuttavia, tale attività, pur essendo fisiologica, incontra limiti precisi: non è consentito alla holding esercitare la direzione e il coordinamento in modo abusivo, compromettendo l’interesse imprenditoriale delle società controllate, svuotandone il patrimonio o riducendone la capacità reddituale senza adeguati vantaggi compensativi, attuali o prospettici.

In caso di violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, la capogruppo è responsabile nei confronti dei soci e dei creditori delle società eterodirette per i danni derivanti dall’abuso della direzione unitaria. Ai sensi dell’art. 2497, comma 2, c.c., rispondono in solido con la holding anche coloro che abbiano preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, coloro che ne abbiano consapevolmente beneficiato. Il danno risarcibile comprende, per i soci, la lesione alla redditività e al valore della partecipazione, e per i creditori, la compromissione dell’integrità del patrimonio sociale della società controllata. La valutazione del danno deve avvenire considerando il risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, includendo gli eventuali vantaggi compensativi conseguiti dal gruppo.

Il legislatore non definisce in modo puntuale i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nell’ambito dei gruppi, rimettendo la loro concreta individuazione all’elaborazione interpretativa e giurisprudenziale. Infine, ai soci delle società controllate è riconosciuto il diritto di recesso nei casi previsti dall’art. 2497-quater c.c., in particolare quando l’attività di direzione e coordinamento comporti un’alterazione significativa delle condizioni di rischio dell’investimento o derivi da operazioni straordinarie deliberate dalla capogruppo.


Dott. Caglieri Simone



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