CAMBIO DI APPALTO O TRASFERIMENTO D’AZIENDA: DECISIVA LA VERIFICA SOSTANZIALE
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- Feb 22
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Con la sentenza n. 4260/2026 la Corte d’appello di Roma chiarisce i confini tra cambio di appalto e trasferimento d’azienda, ribadendo che le tutele dei lavoratori non dipendono dalle qualificazioni formali attribuite dalle parti, ma da una verifica concreta dell’organizzazione dell’impresa subentrante.
L’esclusione dell’applicazione dell’articolo 2112 del Codice civile – che tutela la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda – non è automatica. Per escludere il trasferimento occorre dimostrare l’esistenza di un’autonoma struttura produttiva e di reali elementi di discontinuità rispetto alla gestione precedente.
Tali elementi devono emergere da indici sostanziali, come l’impiego di personale proprio, l’utilizzo di mezzi e attrezzature dell’impresa subentrante e l’eventuale operatività in una sede diversa. In linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, la Corte afferma inoltre che l’onere della prova grava sull’impresa che intende negare la sussistenza di un trasferimento.
Infine, viene ribadito che i contratti collettivi non possono derogare alle tutele inderogabili previste dalla normativa interna e dalla direttiva europea 2001/23/CE, che garantisce la protezione dei lavoratori nei casi di trasferimento di imprese o di rami d’azienda.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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