A seguito di approvazione in via preliminare dello schema di D.Lgs., è riconosciuta la possibilità di utilizzare le perdite fiscali maturate in giurisdizioni estere in determinate circostanze.
Stiamo parlando di situazioni in cui una società residente in uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein):
- viene incorporata in una società residente in Italia;
- ovvero partecipa a una fusione “propria” in cui la società risultante dalla fusione è residente in Italia.
Il beneficio è subordinato:
- all’appartenenza allo stesso gruppo delle entità coinvolte sia nei periodi d’imposta in cui le perdite sono prodotte, sia alla data di efficacia giuridica della fusione;
- alla circostanza per cui le perdite non possono più in alcun modo essere utilizzate nello Stato estero.
FONTE: EUTEKNE

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