PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 - PARTE 2 DI 3
- Dott. Caglieri Simone

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Updated: 2 days ago
Proseguiamo il precedente articolo esponendo le principali novità fiscali introdotte dalla legge n. 199 del 30.12.2025, conosciuta come “Legge di Bilancio 2026”:
Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni | Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe. Decorrenza L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026. Valutazione di convenienza della rivalutazione Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione delle partecipazioni. In merito, occorre evidenziare che: · l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR; · mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%. Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia). Questa verifica si può riassumere nella seguente formula: 21% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all’80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate. |
Argomento | Descrizione |
Criptovalute - Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins | Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro. Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall’1.1.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025. La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. |
Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi
segue | Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi. Locazioni brevi Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%. Presunzione di imprenditorialità A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti. Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc. A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa. Rapporto con le aliquote della cedolare secca Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026: · chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%; · chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%; · chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca. Computo dei tre appartamenti Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”. Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni). |
Causa di esclusione dal regime forfetario | Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026. |
Iper-ammortamenti | Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Beni agevolabili Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni: · materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026); · materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; · prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; · destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Misura della maggiorazione Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: · 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; · 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; · 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Modalità di accesso Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. |
Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze
segue | Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta: · sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale; · ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori. Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale. Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili. Dividendi Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente: · le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%); · le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%). Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni). Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026. Plusvalenze Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente: · le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%); · le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%). Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali). Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026. |
Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026
segue | Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR. Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”. Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito: · in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; · nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte. Indicazione nella dichiarazione dei redditi Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Decorrenza Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”). Acconti 2026 Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. |
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa | Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell’attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR). Obbligazioni e titoli iscritti nell’attivo circolante Viene modificato l’art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR. In particolare, si stabilisce che, ai fini dell’art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato: · per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre; · per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre. Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC. Non viene invece modificato il co. 4-bis dello stesso art. 94 del TUIR, in base al quale, in deroga a quanto disposto dal precedente co. 4, per i soggetti IAS/IFRS adopter la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR, operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili, assume rilievo anche ai fini fiscali. Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie L’art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell’art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. Le regole previste dall’art. 101 co. 2 primo e secondo periodo del TUIR, non modificate, trovano applicazione per i soggetti OIC. Aggiungendo un terzo periodo al richiamato co. 2, si dispone che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le minusvalenze da valutazione assumono rilievo fiscale se imputate a Conto economico. Conseguentemente, sono apportate modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-bis del TUIR e 110 co. 1-bis del TUIR. |
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice | Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni: · assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; · trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: · nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; · nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: · per il 60% entro il 30.9.2026; · per il rimanente 40% entro il 30.11.2026. Imposte indirette Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. |
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale
segue | Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta. Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: · sia alla data del 30.9.2025; · sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). Ambito oggettivo L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione: · devono essere posseduti al 30.9.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; · devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026. Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede: · l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%; · la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame: · l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); · l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027. |
Affrancamento straordinario delle riserve | Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. Riserve affrancabili Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025. Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi. |
Dott. Caglieri Simone






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