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BENEFICIO PRIMA CASA PER IL LAVORATORE TRASFERITO ALL'ESTERO

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  • Feb 18, 2024
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Nella circ. 16/02/2024 n. 3 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su alcune novità normative 2023 in materia di imposta di registro.

Tra questi è interessante quanto specificato in relazione all’art. 2 del DL 69/2023, che, dal 14/06/2023, ha modificato le condizioni di accesso all’agevolazione prima casa per i contribuenti trasferiti all’estero disponendo che l’acquirente trasferito all’estero per ragioni di lavoro, che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, può accedere al beneficio prima casa a condizione che l’immobile acquistato sia ubicato “nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”.


FONTE: EUTEKNE



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