BILANCIO ABBREVIATO E MICRO-IMPRESE: NUOVI LIMITI E SEMPLIFICAZIONI DAL 2024
- Dott. Caglieri Simone
- Mar 17
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Il codice civile prevede la possibilità per le imprese di piccole dimensione di redigere un bilancio abbreviato.
In dettaglio, l’art. 2435-bis c.c. dispone che: << Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, per il primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 €;
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 €;
3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità >>.
Il contenuto del bilancio abbreviato può essere analizzato all’interno dell’art. 2435 bis c.c. nel quale, tra gli altri, può essere omessa la relazione sulla gestione.
Infine conclude l’art. 2435-ter c.c. secondo cui è previsto uno specifico bilancio per le micro-imprese: << sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 3435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
a) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 €;
b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 €;
c) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità >>.
Tali imprese sono esonerate dalla redazione di:
- Rendiconto finanziario;
- Nota integrativa qualora espongano, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni previste dall’art. 2427 co. 1 nn. 9) e 16) c.c.
Si ricorda che i parametri per i bilanci in forma abbreviata e semplificata esaminati nel presente articolo sono aggiornati con la normativa introdotta dal D.Lgs n. 125/2024, la quale ha recepito la direttiva n. 2023/2775 della Commissione UE. Nonostante manchi nella normativa interna una disciplina relativa alla decorrenza dei nuovi limiti, si può ritenere plausibile l’applicazione di detti nuovi limiti agli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024.
Dott. Caglieri Simone

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