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CONTRATTI: LA PEC NON SOSTITUISCE LA RACCOMANDATA SE LE PARTI HANNO PREVISTO ESPRESSAMENTE TALE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

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9 hours ago
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26272 del 5 ottobre 2026, ha stabilito che la Posta Elettronica Certificata (PEC) non può sostituire automaticamente la raccomandata con ricevuta di ritorno, quando le parti abbiano espressamente concordato nel contratto l’utilizzo di quest’ultima modalità per determinate comunicazioni.

La pronuncia riguarda, in particolare, l’esercizio di una clausola risolutiva espressa, attraverso la quale una parte comunica all’altra la volontà di risolvere il contratto in conseguenza di uno specifico inadempimento.

Secondo la Cassazione, l’invio della dichiarazione tramite PEC non è sufficiente a produrre gli effetti risolutivi, qualora il contratto preveda espressamente che tale comunicazione debba avvenire mediante raccomandata A/R.

La decisione introduce un’importante precisazione rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, che avevano riconosciuto l’equivalenza tra PEC e raccomandata in situazioni nelle quali, tuttavia, non era stata pattuita una specifica forma convenzionale di comunicazione.

Il principio valorizza quindi l’autonomia contrattuale delle parti e la necessità di rispettare le modalità formalmente concordate, indipendentemente dall’efficacia legale generalmente riconosciuta alla PEC.

Sul piano operativo, la pronuncia suggerisce a imprese e professionisti di verificare attentamente le clausole contrattuali relative alle comunicazioni, soprattutto in materia di risoluzione, recesso e disdetta, evitando di presumere che la PEC possa sempre sostituire la raccomandata.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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