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BILANCIO D'ESERCIZIO: ADEMPIMENTI, TERMINI E RESPONSABILITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Jun 15
  • 2 min read

Il bilancio societario deve essere redatto da parte dell’organo amministrativo (consiglio di amministrazione o consiglio di gestione).

L’esame della bozza di bilancio dovrà essere effettuato in un’apposita seduta del consiglio di amministrazione convocata in tempo utile per permettere tempestivamente sia la trasmissione del progetto di bilancio al collegio sindacale (se previsto) sia al deposito degli stessi presso la sede sociale per consentirne la visione ai soci.

I termini da rispettare variano in base alla presenza o meno dell’organo di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione). Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione dovrà essere convocato almeno:

30 giorni prima dell’assemblea dei soci che dovrà discuterlo, se il progetto di bilancio va comunicato all’organo di controllo;

15 giorni prima dell’assemblea dei soci negli altri casi.

Nel caso di omessa convocazione del consiglio da parte del presidente, è comunque legittima la convocazione effettuata dal singolo consigliere. Inoltre qualora un amministratore non condivida il contenuto del progetto di bilancio, dovrà far annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, in considerazione del contenuto dell’art. 2392 co. 3 c.c., il quale dispone che << la responsabilità per atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale >>.

Ai sensi dell’art. 2429 c. 1 c.c., un volta redatto il bilancio questo deve essere consegnato al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al collegio sindacale almeno entro 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea che deve discuterlo , in modo che quest’ultimi possano redigere le apposite relazioni.

Di seguito i predetti documenti (bilancio, relazione del collegio sindacale, relazione dell’organo revisore, nonché le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e ad un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate) devono essere depositati presso la sede sociale entro almeno 15 giorni dalla data di convocazione dell’assemblea dei soci, in modo da poterne prendere visione. Il mancato adempimento del suddetto obbligo può inficiare la regolarità del bilancio e può giustificare l’annullamento della successiva delibera di approvazione (Cass. 4734/1998).

Ai sensi dell’art. 2364 comma 2 c.c., la convocazione dell’assemblea deve essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (cioè entro il 30 aprile di ciascun anno) o un periodo inferiore nel caso in cui è previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo (ad esempio il 30 marzo).

Può anche essere previsto in maggior termine, non superiore a 180 giorni, per la convocazione dell’assemblea, in presenza di determinate circostanze eccezionali come, ad esempio, la redazione di un bilancio consolidato, nella prima convocazione non vi era il numero necessario per la validità assembleare (in questo caso deve esserci un verbale di assemblea deserta), lo richiedano particolari esigenze di struttura ecc…

Generalmente la motivazione principale del rinvio dell’approvazione del bilancio consiste nell’assemblea deserta o il rinvio per motivi tecnici, con rispettiva compilazione di verbale di assemblea deserta o verbale di rinvio.


Dott. Caglieri Simone


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