IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE: NORMATIVA E SCADENZE
- Dott. Caglieri Simone

- 2 days ago
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In base alla normativa vigente sull’imposta di bollo applicata alle fatture elettroniche, la scadenza del pagamento dei bolli relativi ai primi tre trimestri 2025 è fissata al 1° dicembre 2025, qualora l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta per il 1° e il 2° trimestre non superi € 5.000.
In assenza di tale condizione, restano valide le scadenze ordinarie riportate di seguito:
TRIMESTRE | SCADENZA | CODICE TRIBUTO | ANNO |
1° trimestre | 02/06/2025* | 2521 | 2025 |
2° trimestre | 30/09/2025** | 2522 | 2025 |
3° trimestre | 01/12/2025 | 2523 | 2025 |
4° trimestre | 02/03/2026 | 2524 | 2025 |
* Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo per il primo trimestre sia inferiore all’importo di € 5.000, si potrà effettuare il pagamento entro il 30/09/2025
** Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per il 1° e il 2° trimestre siano complessivamente inferiori all’importo di € 5.000, si potrà effettuare il pagamento entro il 01/12/2025.
COME PROCEDERE AL PAGAMENTO
L’importo dell’imposta di bollo dovuta è calcolato automaticamente dalla piattaforma di fatturazione elettronica e messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento potrà essere effettuato seguendo questo percorso:
1. Accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate Servizi Fatture e Corrispettivi.
2. Entrare nella sezione “Fatture e corrispettivi”.
3. Selezionare “Fatture elettroniche” → “Pagamento Imposta di bollo”.
4. Selezionare il trimestre per il quale si desidera effettuare il pagamento e cliccare sul pulsante “Procedi al pagamento”.
Si raccomanda di verificare attentamente gli importi messi a disposizione prima del pagamento.
OBBLIGO DI APPOSIZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA
Si ricorda che sono soggetti all’imposta di bollo di 2,00 € le fatture per importo complessivo superiore ad € 77,47 e relative alle seguenti operazioni:
Fuori campo per mancanza dei requisiti iva (oggettivo, soggettivo, territoriale);
Le fatture fuori campo iva ex artt. da 7-bis a 7-septies del DPR 633/72;
Fatture emesse da contribuenti minimi e forfettari;
Operazioni esenti Iva ex art. 10 DPR 633/72;
Operazioni non imponibili e relative alle seguenti prestazioni:
Orazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis DPR 633/72) quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
Servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72);
Servizi connessi agli scambi internazionali;
Cessioni ad esportatori abituali con lettera di intento (art. 8, comma 1, lettera c DPR 633/72).
Al contrario sono esenti dall’imposta di bollo:
- Quando la somma dei beni o servizi non supera (complessivamente) la soglia di € 77,47;
- Quando l’iva è esposta nel documento;
- Per le fatture relative a esportazioni di merci (sia dirette sia triangolari);
- Fatture relative a operazioni intracomunitarie;
- Operazioni dove l’iva è assolta all’origine (es: prodotti dell’editoria, vendita di tabacchi, valori bollati, ecc.);
- Operazioni in reverse charge.
Affinché il servizio dell’Agenzia delle Entrate possa fornire un importo corretto dell’imposta di bollo a debito, è necessario selezionare l’opzione “marca di bollo” all’interno delle fatture elettroniche di vendita.
Dott. Caglieri Simone






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