top of page

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE: NORMATIVA E SCADENZE

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • 2 days ago
  • 2 min read

In base alla normativa vigente sull’imposta di bollo applicata alle fatture elettroniche, la scadenza del pagamento dei bolli relativi ai primi tre trimestri 2025 è fissata al 1° dicembre 2025, qualora l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta per il 1° e il 2° trimestre non superi € 5.000.

In assenza di tale condizione, restano valide le scadenze ordinarie riportate di seguito:


TRIMESTRE

SCADENZA

CODICE TRIBUTO

ANNO

1° trimestre

02/06/2025*

2521

2025

2° trimestre

30/09/2025**

2522

2025

3° trimestre

01/12/2025

2523

2025

4° trimestre

02/03/2026

2524

2025

* Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo per il primo trimestre sia inferiore all’importo di € 5.000, si potrà effettuare il pagamento entro il 30/09/2025

** Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per il 1° e il 2° trimestre siano complessivamente inferiori all’importo di € 5.000, si potrà effettuare il pagamento entro il 01/12/2025.


COME PROCEDERE AL PAGAMENTO


L’importo dell’imposta di bollo dovuta è calcolato automaticamente dalla piattaforma di fatturazione elettronica e messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento potrà essere effettuato seguendo questo percorso:

1.   Accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate Servizi Fatture e Corrispettivi.

2.      Entrare nella sezione “Fatture e corrispettivi”.

3.      Selezionare “Fatture elettroniche” → “Pagamento Imposta di bollo”.

4.      Selezionare il trimestre per il quale si desidera effettuare il pagamento e cliccare sul pulsante “Procedi al pagamento”.

Si raccomanda di verificare attentamente gli importi messi a disposizione prima del pagamento.


OBBLIGO DI APPOSIZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA


Si ricorda che sono soggetti all’imposta di bollo di 2,00 € le fatture per importo complessivo superiore ad € 77,47 e relative alle seguenti operazioni:

  • Fuori campo per mancanza dei requisiti iva (oggettivo, soggettivo, territoriale);

  • Le fatture fuori campo iva ex artt. da 7-bis a 7-septies del DPR 633/72;

  • Fatture emesse da contribuenti minimi e forfettari;

  • Operazioni esenti Iva ex art. 10 DPR 633/72;

  • Operazioni non imponibili e relative alle seguenti prestazioni:

  • Orazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis DPR 633/72) quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;

  • Servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72);

  • Servizi connessi agli scambi internazionali;

  • Cessioni ad esportatori abituali con lettera di intento (art. 8, comma 1, lettera c DPR 633/72).

Al contrario sono esenti dall’imposta di bollo: 

-   Quando la somma dei beni o servizi non supera (complessivamente) la soglia di € 77,47;

-   Quando l’iva è esposta nel documento;

-   Per le fatture relative a esportazioni di merci (sia dirette sia triangolari);

-   Fatture relative a operazioni intracomunitarie;

-   Operazioni dove l’iva è assolta all’origine (es: prodotti dell’editoria, vendita di tabacchi, valori bollati, ecc.);

-   Operazioni in reverse charge.

Affinché il servizio dell’Agenzia delle Entrate possa fornire un importo corretto dell’imposta di bollo a debito, è necessario selezionare l’opzione “marca di bollo” all’interno delle fatture elettroniche di vendita.


Dott. Caglieri Simone


ree

Comments


Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.
bottom of page