La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3016 del 27 gennaio 2025, ha chiarito che l’art. 2490 co. 6 c.c. non è rilevante per determinare la responsabilità del liquidatore in caso di bancarotta documentale semplice (artt. 217 co. 2 e 224 RD 267/42), legata all’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili nei tre anni precedenti il fallimento.
Secondo la Corte, questo reato, così come la bancarotta documentale fraudolenta, non riguarda il bilancio di liquidazione, che non rientra tra i documenti contabili previsti dalle fattispecie penali fallimentari. Pertanto, il mancato deposito dei bilanci di liquidazione è irrilevante rispetto all’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, obbligo che persiste durante la liquidazione fino alla cancellazione formale dal Registro delle imprese.
FONTE: EUTEKNE

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