CANCELLAZIONE IMPRESA PER MANCANZA DI BILANCI DI LIQUIDAZIONE SENZA RIPERCUSSIONI SULLA CONTABILITA'
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3016 del 27 gennaio 2025, ha chiarito che l’art. 2490 co. 6 c.c. non è rilevante per determinare la responsabilità del liquidatore in caso di bancarotta documentale semplice (artt. 217 co. 2 e 224 RD 267/42), legata all’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili nei tre anni precedenti il fallimento.
Secondo la Corte, questo reato, così come la bancarotta documentale fraudolenta, non riguarda il bilancio di liquidazione, che non rientra tra i documenti contabili previsti dalle fattispecie penali fallimentari. Pertanto, il mancato deposito dei bilanci di liquidazione è irrilevante rispetto all’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, obbligo che persiste durante la liquidazione fino alla cancellazione formale dal Registro delle imprese.
FONTE: EUTEKNE






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