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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI DAL 1° LUGLIO 2024

L’articolo 1, co. 94 e 95 della Legge di bilancio 2024 ha introdotto delle novità in materia di compensazione dei crediti erariali tra cui, la più rilevante, riguarda il divieto di compensazione nel caso di ruoli o accertamenti esecutivi per importi superiori a € 100.000 a partire dal 1° luglio 2024.

Per i contribuenti con iscrizioni a ruolo, riguardanti imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è prevista l’esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione. Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

In altri termini dal 1° luglio 2024 sarà esclusa la possibilità di compensazione dei crediti erariali per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per le quali è scaduto il termine di pagamento e per importi superiori a € 100.000.

La differenza con la precedente normativa è che, in questo caso, la limitazione riguarda tutti i crediti (Superbonus, crediti speciali, ecc.) e viene presa in considerazione ogni tipologia di debito (anche contributivo Inps, Inail, ecc.).

Salvo eventuali futuri chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, si ritiene che tale blocco non operi in presenza di un piano di rateizzazione regolarmente in corso di assolvimento. Infatti, come chiarito dalla circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate in riferimento all’art. 31, co. 1 DL 78/2010 (la quale si ritiene applicabile, per analogia, alla nuova normativa prevista in Legge di bilancio 2024), vanno computate nella soglia di rilevanza ai fini dell’inibizione alla compensazione, solo gli importi delle rate scadute e non pagate, da intendersi quelle per le quali sono decorsi i termini di pagamento. Tra l’altro si ricorda che in pendenza del piano di rateizzazione, il debitore non è considerato moroso.

Pertanto si ritiene che il nuovo blocco delle compensazioni deve ritenersi operante solamente quando risultino scaduti i termini di pagamento di una o più rate per un totale di oltre € 100.000.


Dott. Caglieri Simone



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