Con il Decreto MIMIT pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236, è stato istituito il Registro dei titolari effettivi. Le aziende sono obbligate a comunicare i dati dei titolari effettivi in detto Registro entro la data del 11/12/2023.
SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti obbligati alla comunicazione sono:
Imprese con personalità giuridica (S.r.l., S.p.a., S.a.P.a., società cooperative);
Persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato);
Trust in possesso di codice fiscale, residenti in Italia o non residenti, ma con redditi prodotti in Italia. Enti che, per effetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust.
CHI E’ IL TITOLARE EFFETTIVO ?
Il titolare effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Nello specifico, per le imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., cooperative) il titolare effettivo è:
La persona fisica (o le persone fisiche) che detiene il possesso diretto o indiretto di una quota del capitale sociale superiore al 25%. Il possesso è indiretto quando la quota è posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
La persona fisica (o le persone fisiche) che ha un controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea.
La persona fisica (o le persone fisiche) che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare un’influenza dominante in assemblea determinandone i lavori.
In via residuale, qualora non fosse possibile individuare il titolare effettivo mediante i primi criteri, il titolare effettivo potrebbe essere individuato nella persona fisica o nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
OBBLIGHI E SANZIONI
La comunicazione dei titolari effettivi nel Registro deve essere effettuata entro il 11/12/2023 da parte degli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche.
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., da € 103 a € 1.032 accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.
Dott. Caglieri Simone
Comments