La Cassazione (n. 13600 del 17/05/2023) ribadisce come la cancellazione di una società dal Registro delle imprese non comporta l'estinzione della pretesa creditoria fatta valere in un giudizio antecedente, poiché una volta avvenuta la cancellazione i suoi diritti, non liquidati, si trasferiscono in capo ai soci.
L’estinzione del credito “sub iudice” della società cancellata si avrà solo quando sia stata manifestata (anche mediante un comportamento concludente) la volontà di rimettere il debito.
FONTE: EUTEKNE
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