top of page
  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Quando la composizione negoziata non ha esito positivo, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25 sexies CCII) entro 60 giorni dalla comunicazione al debitore della relazione finale redatta dall’esperto, nella quale << dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili >>. Diversamente dal concordato preventivo, la procedura semplificata non è una nuova figura di concordato autonoma alla quale può accedere il debitore in maniera diretta, bensì il deposito della domanda è subordinato al previo esperimento della composizione negoziata. Nello specifico, per accedere al concordato semplificato non è sufficiente l’accesso alla composizione negoziata tramite deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, bensì è necessario che l’esperto abbia inizialmente ravvisato concrete prospettive di risanamento (al contrario, in caso di relazione negativa dell’esperto non si potrà accedere al concordato semplificato) ma rese vane dal fatto che le trattative hanno avuto esito negativo. Altra caratteristica del concordato semplificato è data dal fatto che assume i caratteri solo del concordato liquidatorio. La ratio del legislatore è quella, preso atto del fallimento delle trattative con i creditori, di consentire al debitore di accedere all’unica strada percorribile cioè quella della liquidazione del patrimonio.

La presentazione della domanda di omologazione del suddetto concordato – unitamente al piano di liquidazione e alla documentazione richiesta dall’art. 39 CCII - dovrà essere effettuata con ricorso presso il Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale, il quale sarà pubblicato nel registro delle imprese, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi ma, al fine di semplificare la procedura, non è previsto che la proposta contenga percentuali minime di soddisfazione dei crediti, indipendentemente dalla categoria (siano essi privilegiati o chirografari). Infatti, a differenza del concordato liquidatorio ordinario, in quello semplificato non è indicata alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari come presupposto di ammissibilità del concordato, né vi è alcun richiamo all’art. 160 L.F., per cui non è presente l’obbligo di assicurare ai creditori il pagamento del 20% minimo né è richiesto l’apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale il soddisfacimento dei creditori chirografari (art. 84 CCII).

Inoltre la procedura non prevede la possibilità per i creditori di interagire nel corso del procedimento per l’omologa con la manifestazione del voto.

In questa fase, il ruolo del Tribunale è marginale poiché non è tenuto a vagliare l’ammissibilità della domanda, bensì effettua un mero controllo formale in ordine alla sussistenza dei requisiti ed alla completezza della documentazione. In aggiunta alla documentazione presente nella domanda presentata dal debitore, il Tribunale acquisisce la relazione dell’esperto e il suo parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.

Terminato il controllo formale, il Tribunale:

  • Nomina un ausiliario, il quale fa pervenire la sua accettazione entro 3 giorni dalla comunicazione. Il Tribunale assegna all’ausiliario un termine per il deposito del suo parere. La differenza sostanziale tra il parere dell’ausiliario e quello dell’esperto è data dalla nomina della figura, dove l’esperto è nominato dal debitore mentre l’ausiliario è nominato dal Tribunale. Il parere di quest’ultimo è finalizzato a coadiuvare il Tribunale nello svolgimento delle valutazioni circa la fattibilità del piano e del fatto che la proposta presentata non sia pregiudizievole per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, assicurando un’utilità a ciascun creditore. In tale parere l’ausiliario dovrà anche esaminare i comportamenti tenuti dal debitore ai fini di azioni di responsabilità a carico degli organi amministrativi e di controllo, oltre alla possibilità di esperire azioni revocatorie;

  • Una volta in possesso del parere dell’ausiliario, ordina al debitore di comunicare a tutti i creditori, tramite Pec, la seguente documentazione:

- Proposta concordataria;

- Relazione finale e parere dell’esperto;

- Parere dell’ausiliario;

- Informativa sul luogo in cui possono essere reperiti i dati per la valutazione della proposta.

  • Fissa l’udienza per l’omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per la redazione della sua relazione e l’udienza di omologazione, devono decorrere almeno 45 giorni.

Anche se non specificato, anche la fissazione dell’udienza per l’omologa deve essere oggetto della comunicazione ai creditori, come confermato che fatto che questi possono proporre opposizione costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza fissata.

Il fatto che l’imprenditore che intenda accedere al concordato semplificato debba chiedere al Tribunale non l’ammissione alla procedura, bensì direttamente l’omologazione, fa capire come la proposta del debitore non sia soggetta all’approvazione dei creditori.

In sede di udienza per l’omologazione il Tribunale:

1) Verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento;

2) Verifica il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;

3) Verifica la fattibilità del piano di liquidazione. Si suppone che la fattibilità verificata dal Tribunale non sia solo giuridica ma anche economica del piano in considerazione del fatto che, per tale decisione, il Tribunale si basa sui pareri dell’esperto e dell’ausiliario.

In caso di esito positivo delle suddette verifiche, il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato immediatamente esecutivo, rilevando che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore. Con il medesimo decreto di omologazione, il tribunale nomina un liquidatore giudiziale.

Il liquidatore giudiziale, qualora il piano preveda un’offerta di trasferimento (dell’azienda o di uno o più rami della stessa o di specifici beni), verifica l’assenza di soluzioni migliori sul mercato dando, di seguito, esecuzione alla vendita. Viceversa, qualora il piano di liquidazione preveda che il suddetto trasferimento deve essere eseguito prima della omologazione, all’offerta dà esecuzione l’ausiliario previa la medesima verifica dell’assenza di soluzioni migliori sul mercato e, in aggiunta, il trasferimento deve essere autorizzato dal Tribunale.


Dott. Caglieri Simone



bottom of page