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NON E’ CONSUMATORE L’IMPRENDITORE CESSATO, ANCHE SE PREVALGONO I DEBITI PERSONALI

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  • Jul 3, 2024
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Il Trib. Forlì 05/02/2024 si allinea all’orientamento della Cassazione 26/07/2023 n. 22699, secondo cui non può accedere alla ristrutturazione dei debiti l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese con un’esposizione debitoria mista, non essendo quest’ultimo riconducibile alla categoria del “consumatore” in presenza di debiti derivanti (anche) dalla pregressa attività di impresa.

L’art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 14/2019 va quindi interpretato in chiave oggettiva, osservando la natura dei debiti da ristrutturare e non la qualità attuale dell’istante.


FONTE: EUTEKNE


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