CONCORDATO PREVENTIVO: CONTA LA CONVENIENZA, NON LA “MERITEVOLEZZA”
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10723, ha chiarito che per l’omologazione forzosa della transazione fiscale nel concordato preventivo rileva esclusivamente la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e non la “meritevolezza” dell’impresa debitrice.
La decisione respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che si era opposta sostenendo l’assenza di requisiti soggettivi della società. I giudici hanno invece confermato l’impostazione già accolta dalla Corte d’Appello di Bari, ribadendo che il parametro decisivo è il confronto economico tra le alternative disponibili.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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