CONCORDATO PREVENTIVO: IL DISSENSO DEL FISCO NON ESCLUDE I REQUISITI PER L’OMOLOGAZIONE
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 23 giugno, ha chiarito che il meccanismo del cross-class cram-down, che consente l’omologazione del concordato preventivo anche in presenza di classi di creditori dissenzienti, richiede comunque il rispetto delle condizioni previste dall’art. 112 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
In particolare, per ottenere l’omologazione è necessario il consenso della maggioranza delle classi, comprendente almeno una classe di creditori privilegiati, oppure, alle condizioni previste dalla norma, il voto favorevole di almeno una classe di creditori che riceverebbe una soddisfazione parziale applicando l’ordine delle prelazioni.
Nel caso esaminato, le classi favorevoli non rispettavano tali requisiti. Inoltre, il piano concordatario è stato giudicato scarsamente attendibile, poiché l’impresa aveva registrato perdite economiche anziché gli utili previsti nelle proiezioni.
La Corte ha pertanto accolto il reclamo e revocato l’omologazione del concordato, ribadendo che il superamento del dissenso dell’Amministrazione finanziaria non può prescindere dal rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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