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BANCAROTTA FRAUDOLENTA: RESPONSABILE ANCHE L’AMMINISTRATORE DI FATTO CHE NON GESTISCE IN VIA ESCLUSIVA

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9 hours ago
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La Cassazione penale, con la sentenza n. 32830 del 3 settembre, ha affermato che l’amministratore di fatto può essere ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta anche quando non gestisce integralmente o in via esclusiva la società successivamente fallita.

Ai fini della responsabilità penale, l’art. 2639 c.c. consente infatti di riconoscere la qualifica di amministratore di fatto anche quando il soggetto esercita concretamente e in modo significativo poteri direttivi e gestori insieme agli amministratori formalmente nominati.

La Cassazione ha inoltre qualificato come operazione dolosa la cessione di un ramo d’azienda attraverso la quale vengono trasferiti a terzi know-how, contratti e appalti senza un corrispettivo adeguatamente documentato.

Un’operazione di questo tipo, se priva di una giustificazione economica e imprenditoriale, può determinare un ingiustificato depauperamento del patrimonio della società cedente e assumere quindi rilevanza ai fini della configurazione della bancarotta fraudolenta.


FONTE: ITALIAOGGI



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