CRISI E DEBITI DELLE IMPRESE: COME FUNZIONA IL CONCORDATO MINORE E CHI PUÒ UTILIZZARLO
- Dott. Caglieri Simone

- Apr 19
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In questo contributo esamineremo come l’ordinamento giuridico offra una soluzione concreta e conforme alla legge per uscire da situazioni di forte indebitamento o difficoltà aziendale, spesso poco nota perché non adeguatamente diffusa. L’attenzione sarà rivolta in particolare al concordato minore, uno strumento concepito per permettere a professionisti, piccoli imprenditori e ad altri soggetti non assoggettabili a fallimento di affrontare e superare la crisi, offrendo una reale opportunità di risanamento e di ripresa, ancora poco conosciuta. Si precisa come molti concetti, soprattutto in merito alla procedura, sono stati semplificati oppure se ne è tralasciato alcuni aspetti pertanto, spesso, necessiterebbero di maggiori specifiche che non vengono fornite volutamente all’interno del presente articolo poiché la sua funzione è meramente informativa, e non formativa.
COSA SI INTENDE PER SOVRAINDEBITAMENTO
Prima di analizzare il concordato minore, è fondamentale chiarire il concetto di sovraindebitamento, che costituisce il presupposto comune delle procedure previste per gestire la crisi dei soggetti non fallibili.
Con sovraindebitamento si indica la situazione in cui una persona, un nucleo familiare, un professionista o una piccola impresa non è più in grado di adempiere ai propri debiti in maniera regolare e continuativa. Non si tratta quindi di una difficoltà temporanea, ma di una condizione stabile e persistente, caratterizzata da uno squilibrio tra debiti e capacità effettiva di rimborso, considerando sia il patrimonio disponibile sia le entrate realisticamente ottenibili.
La normativa precedente (Legge n. 3 del 2012) definiva il sovraindebitamento come uno squilibrio duraturo tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile, tale da rendere difficile o impossibile il regolare adempimento dei debiti. Questa impostazione metteva già in evidenza che il problema non riguarda il singolo debito, bensì l’incapacità complessiva di ristabilire un equilibrio economico-finanziario.
Per affrontare queste situazioni, il legislatore ha introdotto una disciplina specifica, inizialmente con la Legge n. 3 del 2012 e successivamente riorganizzata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tale normativa ha lo scopo di tutelare soggetti che, pur in grave difficoltà economica, non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie previste per imprese di dimensioni maggiori.
Questa disciplina ha anche una finalità sociale: consentire ai debitori sovraindebitati di adempiere gradualmente ai propri obblighi, evitando il ricorso a forme illegali di finanziamento come l’usura.
COS'E' IL CONCORDATO MINORE
Il concordato minore è una procedura volta alla gestione della crisi e dell’insolvenza destinata ai soggetti non fallibili, come professionisti, piccoli imprenditori e altri debitori esclusi dalle procedure concorsuali maggiori.
Essa si basa sulla presentazione di un piano sostenibile di rientro dai debiti, attraverso il quale il debitore propone ai creditori il pagamento di quanto effettivamente può permettersi, in base alla propria reale situazione economica e patrimoniale.
L’obiettivo è duplice:
· da un lato, assicurare ai creditori una soddisfazione, anche se parziale;
· dall’altro, permettere al debitore di superare la crisi, salvaguardando, quando possibile, la continuità dell’attività.
Il concordato minore può assumere due forme:
1. Concordato in continuità, finalizzato alla prosecuzione dell’attività, presupponendo che il debitore sia in grado di generare flussi di cassa futuri sufficienti a sostenere il piano;
2. Concordato liquidatorio, volto alla liquidazione del patrimonio, ammesso solo se vi è un apporto di risorse esterne che migliori in modo significativo la soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione ordinaria.
Il primo passo della procedura è la predisposizione del piano di risanamento, redatto dal debitore con il supporto di un advisor. Questo documento rappresenta il fulcro della procedura e contiene il programma attraverso cui il debitore intende adempiere alle proprie obbligazioni, oltre alla proposta rivolta ai creditori.
Il piano, salvo alcune specificità nel caso liquidatorio, ha contenuto flessibile, ma deve indicare chiaramente:
- le cause dell’indebitamento;
- i motivi dell’incapacità di adempiere;
- le modalità di soddisfazione dei creditori;
- i tempi e gli strumenti previsti per il superamento della crisi.
Può inoltre prevedere la suddivisione dei creditori in classi, obbligatoria in presenza di creditori garantiti da terzi.
Il contenuto varia a seconda della tipologia:
Nel concordato in continuità è centrale la dimostrazione della capacità futura di generare reddito, spesso tramite un piano industriale;
In quello liquidatorio l’attenzione si concentra sulla vendita del patrimonio e sull’apporto di risorse aggiuntive.
Successivamente, il debitore deve nominare il gestore della crisi presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che svolge un ruolo imparziale di collegamento tra debitore, tribunale e creditori. Il gestore redige una relazione dettagliata per il giudice, contenente:
ü le cause dell’indebitamento;
ü le ragioni dell’inadempimento;
ü la valutazione della condotta del debitore;
ü un giudizio complessivo sulla sua correttezza.
La procedura si avvia con il deposito della domanda, corredata dal piano, dalla proposta e dalla relazione dell’OCC. Se i requisiti sono rispettati, il giudice apre la procedura e fissa l’udienza per l’omologazione.
Segue la votazione dei creditori: il concordato è approvato con la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In presenza di particolari situazioni (creditore unico o più classi), sono richieste ulteriori maggioranze.
La decisione finale spetta al tribunale, che verifica la legittimità della proposta, la fattibilità del piano e il raggiungimento delle maggioranze. In caso positivo, procede all’omologazione; in caso contrario, può dichiarare inefficaci le misure protettive e, su richiesta, avviare la liquidazione controllata.
Una volta omologato, il piano diventa vincolante anche per i creditori contrari o non votanti.
Non possono accedere al concordato minore i debitori che abbiano compiuto atti in frode ai creditori, come donazioni, costituzione di trust o fondi patrimoniali, vendite sottocosto o rinunce a eredità, che riducano le garanzie patrimoniali.
CHI PUO' ACCEDERE AL CONCORDATO MINORE?
Per individuare i soggetti ammessi alla procedura, è necessario verificare la presenza di specifici requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Codice della Crisi:
Requisito oggettivo
È necessario che il debitore si trovi in stato di sovraindebitamento, cioè in una situazione di crisi o insolvenza. Lo stato di crisi si verifica quando è probabile l’insolvenza futura, evidenziata dall’incapacità di far fronte ai debiti nei successivi dodici mesi. Lo stato di insolvenza, invece, consiste nell’impossibilità attuale e definitiva di adempiere regolarmente alle obbligazioni.
Requisito soggettivo
Il concordato minore è riservato ai soggetti non fallibili, in particolare alle imprese minori, ossia quelle che rispettano determinati limiti dimensionali:
- attivo patrimoniale annuo inferiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti;
- ricavi annui inferiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti;
- debiti complessivi inferiori a 500.000 euro.
È sufficiente non superare anche uno solo di questi limiti per essere qualificati come impresa minore.
Possono accedere anche altri soggetti non fallibili, tra cui:
- professionisti e associazioni professionali;
- enti non commerciali;
- start-up innovative;
- imprenditori agricoli.
È invece escluso il consumatore, ossia la persona fisica che contrae debiti per scopi estranei all’attività economica. Per questi soggetti è previsto uno strumento diverso, il piano del consumatore.
Per quanto riguarda i debiti misti (personali e professionali), la giurisprudenza recente ha chiarito che la presenza di debiti personali non impedisce automaticamente l’accesso al concordato minore, soprattutto quando l’attività economica riveste un ruolo prevalente.
Dott. Caglieri Simone






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