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DEDUCIBILI LE PERDITE SU CREDITI DA ACCORDI TRANSATTIVI

In premessa, ai sensi dell'art. 101 co. 5 del TUIR, le perdite su crediti sono deducibili alla presenza di elementi certi e precisi in tal senso.

Secondo il documento OIC 15 (§ 71 - 77), la società cancella il credito dal bilancio quando, in alternativa:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;

- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Pertanto, nonostante il punto non sia mai stato confermato da chiarimenti di fonte ufficiale, anche la transazione con la riduzione definitiva del debito dovrebbe rientrare tra i casi che consentono la deducibilità automatica della perdita, posto che comporta l’estinzione dei flussi finanziari relativi al credito.


FONTE: EUTEKNE



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