Con la risposta a interpello n. 479 del 18/12/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile avvalersi della dichiarazione IVA integrativa (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98) qualora, per mero errore, il soggetto passivo non abbia esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’imposta, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto. Il tutto sulla base del fatto che il diritto alla detrazione “sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile” ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui esso è sorto.
FONTE: EUTEKNE - IL SOLE 24 ORE
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