top of page

DIFFERENZE TRA CONTRATTO DI AGENZIA, PROCACCIAMENTO D'AFFARI E MEDIAZIONE

Writer's picture: Dott. Caglieri SimoneDott. Caglieri Simone

Il contratto di agenzia è disciplinato dagli artt. 1742 e ss. c.c. dove un imprenditore (c.d. preponente) affida a un agente l’incarico, con carattere di stabilità, di promuovere, nell’ambito di una determinata zona, la stipulazione di contratti con terzi, verso la corresponsione di una provvigione. Il contratto in questione può avere durata indeterminata oppure determinata anche se, in quest’ultimo caso, il contratto si trasforma a tempo indeterminato se continua a essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine.

L’agente ha diritto a una provvigione per gli affari conclusi, che deve essere certa e non modificabile unilateralmente dal preponente. Infatti, giurisprudenza consolidata sostiene che è nulla, per indeterminatezza dell’oggetto (ex art. 1346 e 1418 c.c.) la previsione prevista in un contratto di agenzia che attribuisce al preponente il potere di modificare unilateralmente le tariffe provvigionali.

Mentre nel contratto di agenzia si instaura un rapporto stabile e continuo tra le parti, diversamente nei contratti di procacciamento d’affari e nei contratti di mediazione abbiamo l’esatto opposto.

Ai sensi dell’art. 1754 c.c. il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione dell’affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, caratterizzandosi pertanto nella sua indipendenza rispetto alle parti. Ai sensi dell’art. 1762 c.c., qualora il mediatore non abbia reso nota a una delle parti il nome dell’altra, questi risponde in proprio dell’esecuzione del contratto.

Il diritto alla provvigione del mediatore nasce nel momento in cui l’affare tra le parti è concluso per effetto del suo intervento: in tal senso non è sufficiente che l’affare sia stato concluso, ma è necessario che la conclusione sia avvenuta per effetto dell’intervento del mediatore, come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 7043 del 09/05/2012. In analogia con tale disposizione, l’art. 1759 c.c. prevede un obbligo del mediatore di comunicare alla parti le circostanze a lui note in merito alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possono influire sulla conclusione dello stesso.

Infine il procacciatore d’affari - il cui contratto non trova disciplina specifica nel codice civile, pertanto viene regolato tramite l’applicazione analogica di quanto normato sul contratto di agenzia - è colui che, senza vincolo di stabilità e sporadicamente, raccoglie le ordinazioni dei clienti trasmettendole all’imprenditore mandante da cui ha ricevuto l’incarico di procurare le commissioni. Come da sentenza della Cassazione n. 1974 del 02/02/2016, le differenze principali tra il procacciamento d’affari e il contratto di agenzia sono le seguenti:

  • Il rapporto di procacciamento ha carattere facoltativo mentre il contratto di agenzia è stabile;

  • Il procacciamento è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati;

  • Il procacciamento è occasionale, cioè di durata limitata nel tempo;

  • Il contratto di procacciamento ha per oggetto la segnalazione di clienti o la sporadica raccolta di ordini, e non l’attività promozionale di conclusione di contratti.

Il diritto al compenso del procacciatore nasce nel momento in cui questo mette in contatto i soggetti interessati, i quali concludono il contratto grazie al suo intervento (Cass. 06/04/2000 n. 4327).


Dott. Caglieri Simone



Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page