DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE DEI BUONI PASTO (TICKET RESTAURANT)
- Dott. Caglieri Simone

- Mar 31
- 3 min read
Sempre più spesso le imprese fanno ricorso ai buoni pasto (o ticket restaurant) per gestire il servizio mensa del proprio personale. Il datore di lavoro acquista presso una società specializzata i buoni pasto per distribuirli ai propri dipendenti affinché li utilizzino per i pasti.
Civilisticamente, ai sensi dell’art. 2002 c.c., i buoni pasto attribuiscono al titolare il diritto a ottenere la somministrazione di pasti e bevande presso gli esercizi convenzionati per un importo pari a quello presente al valore facciale degli stessi buoni. In ultima battuta, gli esercizi convenzionati ottengono il rimborso dei ticket restaurant dalle società emittenti.
La tassazione dei buoni pasto dal lato dei dipendenti è disciplinato dall’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente " le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
In altri termini, conformemente a quanto previsto dalla seconda parte dell’art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, comunemente denominate “buoni pasto”, entro i seguenti limiti complessivi giornalieri:
euro 4,00 per i buoni pasto in formato cartaceo;
euro 10,00 per i buoni pasto in formato elettronico.
Questa disciplina si applica anche ai buoni pasto concessi ai dipendenti full time, ai dipendenti part time (Ris. Agenzia delle Entrate n. 118 del 30/10/2006) e ai dipendenti in smart working (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 123 e interpello DRE Lazio febbraio 2021 n. 956-2631/2020).
L’importo massimo non assoggettato a imposizione fiscale (pari a euro 4,00 per i buoni in formato cartaceo e a euro 10,00 per quelli in formato elettronico):
deve essere determinato con riferimento al valore nominale del buono;
va considerato al netto delle eventuali quote a carico del lavoratore, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali corrisposti.
In base al principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2019, n. 6, i limiti di esenzione in esame devono essere valutati con riferimento al valore nominale dei buoni pasto erogati, indipendentemente dal numero degli stessi effettivamente utilizzati, che può anche eccedere il limite di otto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera d), del DM 7 giugno 2017 (attualmente trasfuso nell’art. 2, comma 1, lettera c), dell’Allegato II.17 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Inoltre, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la quota dei buoni pasto eccedente i predetti limiti (euro 4,00 o euro 10,00) non può essere ricompresa nella soglia di esenzione prevista dall’art. 51, comma 3, del TUIR per i fringe benefit (pari a euro 258,23) e, conseguentemente, concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Dal punto di vista dell’impresa, la deducibilità dei costi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente è, in via generale, regolata dall’art. 95 del TUIR.
Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 3 marzo 2009, n. 6 (§ 8), le spese sostenute per l’acquisto di buoni pasto per i dipendenti sono integralmente deducibili ai fini del reddito d’impresa. In particolare, i costi sostenuti dal datore di lavoro per l’acquisto dei ticket restaurant non rientrano nell’ambito di applicazione del limite di deducibilità del 75% previsto dall’art. 109, comma 5, del TUIR, in quanto qualificabili come acquisto di un servizio complesso, non assimilabile alla mera somministrazione di alimenti e bevande.
Dott. Caglieri Simone






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