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DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • 2 days ago
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I contratti di locazione aventi ad oggetto immobili situati nel territorio dello Stato devono essere registrati entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula, qualora ne ricorrano i presupposti di legge (in particolare, per le locazioni di durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno).

La mancata registrazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e determina una nullità prevista dalla legge (art. 1, comma 346, L. 311/2004). Tale nullità presenta carattere speciale ed è sanabile mediante registrazione tardiva, con effetti retroattivi tra le parti.

L’imposta di registro si applica in modo differente a seconda che il locatore agisca in qualità di privato oppure di soggetto passivo IVA. In generale, la richiesta di registrazione comporta l’obbligo di versare contestualmente l’imposta dovuta, la quale, per la prima registrazione, non può essere inferiore all’importo minimo di € 67.

Per i contratti di locazione di fabbricati urbani di durata pluriennale, la normativa prevede due modalità alternative di versamento dell’imposta di registro:

a) Versamento in un’unica soluzione per l’intera durata del contratto. In tal caso, l’imposta si determina applicando l’aliquota prevista al canone complessivo pattuito per tutta la durata della locazione, beneficiando di una riduzione proporzionale, calcolata in funzione del tasso di interesse legale vigente e del numero delle annualità.

b) Versamento annuale, da effettuarsi per ciascun anno di durata del contratto. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota prevista al canone relativo alla singola annualità. Per le annualità successive alla prima, l’importo può essere inferiore al minimo di € 67. Il versamento relativo alle annualità successive deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

Nel calcolo dell’imposta dovuta occorre tener conto anche di eventuali variazioni del canone, quali, ad esempio, gli adeguamenti ISTAT, se contrattualmente previsti (salvo il caso di opzione per il regime della cedolare secca, che esclude l’applicazione dell’imposta di registro).

Infine, il locatore e il conduttore rispondono in solido nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per il pagamento dell’imposta di registro dovuta.


Dott. Caglieri Simone



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