LA DISCIPLINA IVA DELLE LAVORAZIONI SU BENI MOBILI
- Dott. Caglieri Simone

- 1 day ago
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Nella pratica aziendale, le imprese hanno spesso la necessità di effettuare lavorazioni sulla propria merce e, a tal fine, trasferiscono i beni presso un soggetto terzo situato in Italia, in altro Stato membro dell’Unione Europea oppure in un Paese extra-UE. Di seguito si analizzano le tre fattispecie.
Lavorazioni presso terzi situati in Italia.
Il trasferimento di beni per la loro lavorazione presso un soggetto terzo situato nel territorio dello Stato non costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, in quanto l’operazione è priva di effetto traslativo della proprietà del bene.
Tuttavia, l’impresa è tenuta a superare la presunzione di cessione prevista dall’art. 1, co. 1, del DPR 441/97, secondo cui i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività si presumono ceduti.
A tal fine, è necessario disporre di idonea documentazione che dimostri la movimentazione dei beni e la causale del trasferimento. La normativa individua, a titolo esemplificativo, i seguenti mezzi di prova:
- annotazioni nel libro giornale, in altro libro tenuto a norma del codice civile o in apposito registro conforme all’art. 39 del DPR 633/72, oppure atto registrato, dai quali risultino natura, qualità, quantità dei beni e causale del trasferimento;
- documento di trasporto (DDT) o altro documento idoneo, contenente l’indicazione della causale;
- annotazione, al momento del trasferimento, nei registri IVA di cui agli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72, con indicazione dei dati identificativi del destinatario e della causale.
Lavorazioni presso terzi situati in altro Stato membro UE.
Il trasferimento di beni verso un altro Stato membro per essere sottoposti a lavorazione non costituisce cessione intracomunitaria, a condizione che, al termine delle lavorazioni, i beni siano rispediti al soggetto passivo nello Stato membro di origine.
In tale ipotesi, l’operatore italiano è tenuto ad annotare la movimentazione dei beni in un apposito registro di carico e scarico (art. 50, co. 5, del DL 331/93).
Qualora i beni non rientrino in Italia, il trasferimento può configurare una cessione intracomunitaria “assimilata” (trasferimento a sé stessi). In tal caso, possono sorgere obblighi di identificazione IVA nello Stato membro di destinazione, in funzione dell’utilizzo successivo dei beni.
Se i beni, dopo la lavorazione, vengono ceduti a un soggetto passivo stabilito nello Stato membro in cui si trovano, la cessione si considera territorialmente rilevante in tale Stato e assume la natura di operazione interna, soggetta alla normativa IVA locale.
Lavorazioni presso terzi in Paesi Extra-UE.
Il trasferimento di beni verso un Paese extra-UE per essere sottoposti a lavorazione non costituisce cessione rilevante ai fini IVA, in quanto manca il trasferimento della proprietà.
Anche in questo caso, è necessario superare la presunzione di cessione mediante idonea documentazione, quale ad esempio:
- un documento contabile (o lista valorizzata su carta intestata), da annotare in apposito registro ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72;
- documento di trasporto (DDT) o documento equivalente.
Nel caso di successiva cessione dei beni mentre questi si trovano al di fuori del territorio dell’Unione Europea, l’operazione risulta fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72.
Le lavorazioni effettuate da terzi costituiscono prestazioni di servizi “generiche” ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72. Pertanto, nei rapporti tra soggetti passivi (B2B), la territorialità si determina nel Paese del committente.
Fa eccezione il caso di prestazioni rese a committenti non soggetti passivi (B2C), per le quali la territorialità è individuata nel luogo di esecuzione materiale della prestazione.
In termini di fatturazione:
se il prestatore è stabilito in Italia, emette fattura con applicazione dell’IVA;
se il prestatore è stabilito in altro Stato membro UE, emette fattura senza applicazione dell’IVA (reverse charge); il committente italiano integra la fattura ai sensi dell’art. 17, co. 2, del DPR 633/72;
se il prestatore è stabilito in un Paese extra-UE, il committente italiano è tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge mediante autofattura.
Dott. Caglieri Simone






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