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DISTINZIONE TRA CONTRATTO D'APPALTO E D'OPERA IN BASE ALLE DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE

Il contratto d’appalto (art. 1655 c.c.) e il contratto d’opera (art. 2222 c.c.) hanno per oggetto il compimento di un’opera o di un servizio dietro corrispettivo, senza subordinazione verso il committente e gestione dell’opera a proprio rischio, ma sono diversi i soggetti che pongono in essere la prestazione: l’appalto è eseguito con organizzazione di mezzi, mentre il contratto d’opera è posto in essere da parte di una persona con lavoro prevalentemente proprio. In ragione di questi elementi comuni, non è sempre agevole qualificare un contratto in un senso o nell’altro.

Secondo l’orientamento maggioritario, il criterio distintivo tra le fattispecie è quello della struttura e dimensione dell’impresa cui sono commissionate le opere: nell’appalto, l’esecuzione dell’opera avviene mediante un’organizzazione di media o grande impresa, cui l’obbligato è preposto; il contratto d’opera, invece, coinvolge la piccola impresa (art. 2083 c.c.), in quanto l’opera è eseguita con il prevalente lavoro dell’obbligato, anche se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore (Cass. 16.11.2017 n. 27258 e Cass. 2.9.2010 n. 19014).


FONTE: EUTEKNE



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