L’art. 31, comma 1, del D.L. n.78/2010, conv. con modif. in L.n. 122/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 ha previsto il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. La finalità di detta disposizione è quella di contrastare il fenomeno delle compensazioni da parte dei contribuenti che, pur disponendo di un credito erariale, sono anche debitori di somme iscritte a ruolo per debiti erariali e relativi accessori.
In caso di inosservanza del divieto, è prevista una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
Come specificato nella circolare n. 4/E/2011, il divieto di compensazione si applica ai tributi erariali, per i quali “devono intendersi, ad esempio, le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto ed le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura”.
Tra le imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione vi rientrano anche l'Irap e le addizionali ai tributi diretti. Viceversa << sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24 >> (circolare n. 13/E/2011) e l'Imposta Municipale Unica, pertanto i ruoli Imu superiori a 1.500 euro non precludono la compensazione dei crediti (interpello 385/2020). Sono esempi di credito d'imposta non soggetti al divieto quelli sui canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 D.L.n.34/2020) e sugli investimenti in beni strumentali industria 4.0.
Per quanto riguarda gli importi accessori a cui fa riferimento la norma, la circolare n. 13/E/2011 puntualizza che per tali devono intendersi, oltre che sanzioni e interessi, gli aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all'agente della riscossione.
Di seguito altre indicazioni fornite dalla citata circolare n. 13/E/2011:
La preclusione alla compensazione non opera in presenza di ruoli per i quali sia stata concessa la rateazione;
Il divieto alla compensazione non opera qualora sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa;
In ipotesi di procedure concorsuali, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non costituisce causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa;
La soglia di 1.500 euro è determinata sulla base degli importi scaduti, con l'aggiunta degli oneri accessori, in essere al momento del versamento. Nel caso di più cartelle, sarà necessario verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento;
Il divieto in commento riguarda la compensazione "orizzontale" o "esterna", ovvero quella che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. Al contrario è escluso dal divieto, essendo quindi ammessa, la compensazione "interna" o "verticale" che interviene nell'ambito dello stesso tributo (es: Iva con Iva).
Dott. Caglieri Simone
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