EREDITÀ, NIENTE REVOCA TACITA DELLA RINUNCIA
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- Mar 24
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Con l’ordinanza n. 6803/2026 la Corte di cassazione, sezione tributaria, ha chiarito che non è ammissibile la revoca tacita della rinuncia all’eredità.
La pronuncia nasce da una controversia relativa a un avviso di accertamento per imposte ipotecarie e catastali, emesso a seguito della mancata presentazione della dichiarazione di successione. Il contribuente aveva formalmente rinunciato all’eredità paterna, ma l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che alcuni comportamenti successivi potessero configurare un’accettazione tacita dell’eredità.
I giudici hanno respinto questa impostazione, affermando che la rinuncia all’eredità, una volta validamente effettuata, non può essere revocata in modo implicito o attraverso comportamenti concludenti. Eventuali atti successivi devono essere valutati con rigore e non possono automaticamente tradursi in una nuova accettazione.
La decisione rafforza il principio di certezza nei rapporti successori e delimita l’azione dell’amministrazione finanziaria, evitando interpretazioni estensive che possano incidere sulla posizione dei soggetti che abbiano scelto di rinunciare all’eredità.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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