Con la circ. 3.2.2023 n. 14, l’INPS ha indicato gli importi massimi validi dall’1.1.2023 dei principali ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro sia per disoccupazione involontaria.
Tra questi, si segnala che, per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIGO e CIGS), CISOA e assegno di integrazione salariale del FIS, l’importo massimo mensile è pari a 1.321,53 euro lordi (per un importo netto di 1.244,36 euro), mentre per il settore edile/lapideo l’importo sale a 1.585,84 euro lordi (1.493,23 euro l’importo netto).
Per quanto concerne invece le indennità di disoccupazione, gli importi massimi mensili sono pari a 1.470,99 euro per la NASpI, la DIS-COLL e l’ALAS, ovvero pari a 1.222,51 euro per la disoccupazione agricola. Infine, nella circolare in commento si precisa che l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
FONTE: EUTEKNE
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