Una volta avvenute le iscrizioni nel Registro delle imprese dell’atto di fusione (art. 2504 co. 2 c.c.), non è più possibile procedere a un’azione di tipo revocatorio mentre, al contrario, è espribile solo un’azione di tipo risarcitorio. In tal senso, ad esempio, si è espressa la giurisprudenza con le sentenze del Tribunale di Genova 21/12/2000 e di Milano 13/05/1999, dove è stata giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2504 c.c., in relazione all’art. 24 Cost., nella parte in cui sancisce l’irrevocabilità della fusione, una volta che la medesima si sia positivamente perfezionata.
FONTE: EUTEKNE
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