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FUSIONI TRA SOCIETA': LA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Nov 20, 2023
  • 4 min read

Una volta registrato nel registro delle imprese il progetto di fusione, durante i 30 giorni (o 15 giorni se alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni) precedenti alla data di convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci per la delibera in merito alla fusione, devono rimanere depositati vari documenti presso le sedi di ciascuna società partecipante alla fusione (art. 2501-septies co. 1 c.c.) – oppure, in alternativa, è ammessa la possibilità di pubblicazione dei documenti sul sito Internet della società -, quali:

a) Progetto di fusione;

b) La relazione degli amministratori;

c) I bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione, comprese le relazioni sulla gestione dell’organo amministrativo e della relazione del soggetto cui compete la revisione legale dei conti, ove previste;

d) La relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio e, nel caso di fusione in società di capitali, sulla stima delle società di persone o enti diversi;

e) Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, riferite ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto a quando il progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale (art. 2501-quater c.c.). Le situazioni patrimoniali devono essere redatte utilizzando i medesimi criteri applicabili in sede di bilancio, ovvero deve essere costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e della nota integrativa, mentre non è richiesta la redazione della relazione sulla gestione.

Si è esonerati dalla predisposizione della situazione patrimoniale di fusione nei seguenti casi:

- (Ipotesi società non quotate) La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione presso la sede sociale o la sua pubblicazione sul sito internet della società;

- (Ipotesi società non quotate) Vi sia il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nelle società partecipanti alla fusione;

- (Ipotesi società quotate) Nel caso delle società quotate è possibile sostituire la situazione patrimoniale in commento con, alternativamente: a) bilancio dell’ultimo esercizio concluso non oltre sei mesi dalla data di deposito del progetto di fusione; b) la relazione finanziaria semestrale prevista dall’art. 154-ter co. 2 D.Lgs n. 58 del 24/02/1998, purché non riferita a una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione del progetto di fusione.

Il predetto termine di 30 giorni con cui questi documenti sopra elencati sono depositati presso la sede sociale, è rinunciabile con il consenso unanime dei soci.

La fase successiva è quella per cui ogni società partecipante alla fusione dovrà deliberare in merito alla fusione, approvandone il relativo progetto. A norma dell’art. 2502 co. 1 c.c., la fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipa, mediante approvazione del relativo progetto.

Per l’approvazione della suddetta delibera sono necessarie le seguenti maggioranze:

  • Per quanto riguarda le società di capitali, << è necessaria l’approvazione secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto>> mediante atto pubblico. Per i soci dissenzienti, la normativa delle S.r.l. riconosce il diritto di recesso ex lege (art. 2473 c.c.) mentre tale diritto non è riconosciuto nelle S.p.a., a meno che l’operazione non sia tale da comportare un cambiamento significativo dell’attività della società, o la sua trasformazione, o altra ipotesi attributiva della facoltà di recedere (Massima L.A.9 Comitato Triveneto dei Notai). In ogni caso, il diritto di recesso può essere inserito convenzionalmente nello statuto.

  • Nel caso di esistenza di diverse categorie di azioni, l’operazione dovrà anche essere deliberata da parte delle assemblee speciali dei soci delle categorie in oggetto;

  • Nel caso vi siano obbligazioni convertibili in circolazione, per le quali ancora gli obbligazionisti non hanno esercitato il diritto di conversione, la fusione deve essere approvata anche dall’assemblea degli obbligazionisti.

  • Nel caso di società di persone, è necessaria l’approvazione dei soci a maggioranza, determinata in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili. La delibera deve avere modalità di atto pubblico nel caso di società di persone incorporata in una società di capitali o scrittura privata autenticata qualora la società di persone venga incorporata in altra società di persone e in tutti i casi dove la società di persone sia l’incorporante. Il codice civile riconosce il diritto di recesso per il socio che non ha aderito.

In sede di approvazione, i soci possono modificare il progetto di fusione (art. 2502, co.2 c.c.), purché le modifiche non incidano sui diritti dei soci e dei terzi (clausole dello statuto, il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle azioni/quote, data dalla quale le azioni/quote parteciperanno agli utili, la data dalla quale le operazioni sono imputate in bilancio, il trattamento eventuale riservato a particolari categorie di soci, la data di efficacia fiscale). Nonostante questa norma, la dottrina è concorde nel ritenere fattibili le modifiche al progetto di fusione che incidano sui diritti dei soci, qualora vi sia l’unanimità dei consensi dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione. Al contrario non è ammessa la possibilità, anche con consenso unanime dei soci, di apportare modifiche al progetto che incidano sui diritti di terzi (ad esempio diminuire il capitale sociale della società risultanti dalla fusione o modificare il trattamento dei possessori di titoli diversi dalle azioni).

In tale contesto si inserisce l’art. 2501-quinquies, co. 2, c.c., il quale stabilisce che l’organo amministrativo è tenuto a segnalare ai soci in assemblea, nonché all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito presso la sede delle società partecipanti alla fusione – o pubblicazione sul sito Internet delle stesse – e quella di decisione sulla fusione.

Infine, la delibera di fusione deve rispettare gli obblighi pubblicitari della società risultante dalla fusione. Quindi, nel caso di fusione da e in società di capitali, la delibera dell’assemblea dei soci deve essere registrata nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla decisione dei soci.


Dott. Caglieri Simone



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