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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

GLI EFFETTI CIVILI DELLA CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI

Gli effetti civili della cancellazione della società di capitali sono indicati nell’art. 2495 c.c., il quale stabilisce che: << Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società >>.

Entro un anno dalla cancellazione della società, i creditori sociali possono rivalersi nei confronti di:

  • Soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (nelle società di capitali). Al contrario nelle società di persone, avendo responsabilità illimitata, i soci risponderanno di tali pretese con il proprio patrimonio personale;

  • Liquidatori, qualora il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

In merito a quest’ultimo aspetto, nonostante il legislatore non abbia disposto specifiche normative, una parte della giurisprudenza (Cassazione 10/04/1996 n. 3321) è concorde nel ritenere che, soprattutto nel caso di attivo insufficiente a soddisfare tutti i creditori sociali, il liquidatore dovrà effettuare i pagamenti nel rispetto della par condicio creditorium. (art. 2741 c.c.), rispettando in tal modo le cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio).

In caso di violazione della par condicio creditorium e a fronte di un’incapienza patrimoniale, il liquidatore è responsabile per il danno subito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori di pari grado: il risarcimento corrisponderà all’importo che il creditore avrebbe avuto diritto a ricevere laddove il liquidatore avesse correttamente rispettato la par condicio creditorum (Trib. Milano 21.4.2017, n. 4509).

L’estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, dà luogo ad un fenomeno successorio, dove i soci subentrano nella titolarità dei rapporti societari ancora pendenti al momento dell'estinzione della società, rispondendone nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione o illimitatamente nel caso di società di persone. Pertanto, a seguito dell’estinzione della società, i creditori dovranno azionare le proprie pretese nei confronti di coloro che succedono al soggetto estinto, subentrando nella sua posizione.

Da quanto sopra affermato il soggetto sociale, essendo ormai inesistente, non potrà essere destinatario di alcuna pretesa, che, invece, potrà essere rivolta nei confronti dei soci solo se, ex art. 2495 co. 2 c.c., essi abbiano riscosso le somme in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da una loro colpa.


Dott. Caglieri Simone



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