I COMPENSI CORRISPOSTI AI MEDICI IN CONVENZIONE
- Dott. Caglieri Simone
- Sep 4
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Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) stipula specifiche convenzioni, in linea con gli accordi collettivi firmati con le principali organizzazioni sindacali di categoria, per regolare i rapporti con i medici convenzionati. Dal punto di vista fiscale, il rapporto tra il SSN e i medici è classificato come reddito da lavoro autonomo come specificato anche dalla Cassazione n. 31502 del 05/12/2018: << Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione ed esula dall’ambito del pubblico impiego >>.
Gli adempimenti contabili sono disciplinati dall’art. 2 del DM 31.10.74, secondo cui in luogo della fattura, i liberi professionisti utilizzano il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti. Il professionista dovrà numerarlo progressivamente e annotarlo, in ordine di numerazione, nel registro delle fatture.
La disciplina della fatturazione elettronica non ha modificato le indicazioni contenute nel citato decreto, pertanto devono ritenersi tutt’ora valide. Infatti, come specificato dalla Risoluzione n. 98 del 25/11/2015, << laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica >>.
Dott. Caglieri Simone

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