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Writer's pictureDott. Caglieri Simone

IL CAMBIO DI REGIME FISCALE E IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Nel caso di passaggio tra regimi fiscali da un anno all'altro o in corso d'anno , qualora ciò sia possibile, occorre domandarsi se gli acconti d'imposta siano, o meno, dovuti e, in caso affermativo, in quale misura.

Vediamo di seguito le varie casistiche:

  • In ipotesi di passaggio da regime dei minimi (ex DL 98/2011) o di quello forfetario (ex L. 190/2014) al regime ordinario, dal momento che per il nuovo anno (2024) non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva, si ritiene che nell’anno dichiarativo del saldo periodo di imposta 2023 (Modello redditi 2024) non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto delle imposte sostitutive.

  • In ipotesi di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, l'acconto IRPEF 2024 è dovuto soltanto a condizione che il contribuente consegua, nel 2024, ulteriori redditi assoggettati a tale imposta oltre a quelli che sconteranno l'imposta sostitutiva nel modello Redditi 2024. 

  • In ipotesi di transito dal regime di vantaggio a quello forfetario, si ritiene che gli acconti delle due imposte sostitutive non vadano versati poiché il contribuente, nel nuovo anno, sarà soggetto per la prima volta al regime forfetario. Mancando una base storica di riferimento per il calcolo, l’acconto storico non è dovuto.


Dott. Caglieri Simone



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