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SISMABONUS ACQUISTI E PLUSVALENZA: LA RIVENDITA SUCCESSIVA ALLA PRIMA CESSIONE NON E' TASSATA

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  • 2 days ago
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Con la risposta a interpello n. 137 del 20 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante aspetto fiscale legato alla cessione di immobili agevolati con il Superbonus, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle plusvalenze imponibili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b-bis) del TUIR.

Secondo l’Agenzia, la plusvalenza tassabile ai sensi della lett. b-bis) riguarda esclusivamente la prima cessione dell’immobile interessato da interventi agevolati con Superbonus, indipendentemente da chi li abbia effettuati (cedente o terzi aventi diritto).

In particolare, nel caso di acquisto di unità immobiliari antisismiche agevolato con il Sismabonus acquisti (art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013), nella versione potenziata al 110% per i rogiti effettuati entro il 30 giugno 2022 (o entro il 31 dicembre 2022 in alcuni casi), la prima cessione rilevante ai fini della tassazione della plusvalenza è quella effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice che ha realizzato gli interventi.

Di conseguenza, se l’immobile viene successivamente rivenduto dal soggetto acquirente che ha beneficiato del sismabonus acquisti, non si applica la nuova tassazione agevolata prevista dalla lett. b-bis), bensì la normativa ordinaria di cui alla lett. b) dell’art. 67, che si riferisce alle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili detenuti da meno di cinque anni, salvo alcune eccezioni (come l’utilizzo ad abitazione principale).


FONTE: ITALIAOGGI



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