INTERVENTI EDILIZI CONDOMINIALI: BONIFICO PARLANTE SOLO PER L'AMMINISTRATORE, AI CONDOMINI SPETTA QUELLO ORDINARIO
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- 4 days ago
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In materia di interventi edilizi sulle parti comuni di edifici condominiali, le modalità di pagamento assumono particolare rilievo per la corretta gestione fiscale dell’operazione e per evitare conseguenze indesiderate, come l'applicazione indebita di ritenute d’acconto.
Secondo la normativa vigente, è l’amministratore di condominio – o, nei condomini minimi, un condomino incaricato – che, dopo aver raccolto la provvista finanziaria dai condomini, deve effettuare il pagamento all’impresa esecutrice dei lavori utilizzando il cosiddetto bonifico “parlante”. Questo tipo di bonifico, che riporta causale, codice fiscale del beneficiario e del soggetto che fruisce della detrazione, è necessario per consentire l’accesso ai benefici fiscali previsti per gli interventi edilizi.
I singoli condomini, invece, non devono utilizzare il bonifico “parlante” per versare le proprie quote al condominio. In tal caso, infatti, si innescherebbe erroneamente l’applicazione della ritenuta d’acconto del 8%, prevista dall’art. 25 del DL 78/2010, a carico del condominio stesso, che non è il prestatore d’opera ma solo un soggetto intermedio.
Qualora un condomino commetta l’errore di effettuare il pagamento con bonifico parlante, il condominio si troverà a subire una ritenuta non dovuta, con un impatto negativo sulla liquidità. In tale ipotesi, l’unico rimedio possibile è la presentazione di un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973, come chiarito dalla risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2011.
In conclusione, è fondamentale che:
l’amministratore utilizzi il bonifico parlante verso l’impresa;
i condomini versino le loro quote tramite bonifico ordinario al condominio
FONTE: EUTEKNE

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