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IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE LIBRERIE

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Sep 20, 2024
  • 3 min read

Dal 16 settembre e fino alle ore 12 del 31 ottobre 2024, è possibile richiedere il bonus librerie 2024 tramite il portale messo a disposizione dal ministero della Cultura. Possono fare domanda tutti coloro che si occupano di vendita al dettaglio di libri in negozi specializzati che rispettino alcuni requisiti.

Vediamo di seguito di cosa si tratta.

AMBITO SOGGETTIVO

L’ agevolazione è riservata agli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:

  1. abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;

  2. siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

  3. siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;

  4. abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinato dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati, dall’articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in un credito di imposta - rivolto agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi e usati - che ammonta:

  • nella misura massima di Euro 20.000 per gli esercenti di librerie indipendenti

  • nella misura di Euro 10.000 per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

L’ammontare del credito d’imposta è determinato anche in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni sotto riportati.

  1. 100% fino a € 300.000;

  2. 75% per un fatturato compreso tra € 300.000 e € 600.000;

  3. 50% per un fatturato compreso tra € 600.000 e € 900.000;

  4. 25% per un fatturato superiore a € 900.000.

Le percentuali previste per i diversi scaglioni:

  • sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi;

  • per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Il riconoscimento del credito avviene dando la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del versamento

 Il codice tributo da utilizzare è il “6894”.

CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:

a) imposta municipale unica - IMU;

b) tributo per i servizi indivisibili - TASI;

c) tassa sui rifiuti - TARI;

d) imposta sulla pubblicità;

e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico;

f) spese per locazione, al netto IVA;

g) spese per mutuo;

h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente alla richiesta di credito di imposta.

Le voci alle suindicate lettere da a) a g), sono da riferirsi ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio.

Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo, ai fini della parametrazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella che segue:


Per effettuare correttamente il calcolo del credito spettante, come ricordato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/2022, va tenuto in considerazione che la disciplina dei tributi locali nel tempo è stata modificata, quindi, ad esempio, la Tasi non è più in vigore e l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo, le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

PROCEDURA

Per accedere al credito si deve effettuare la domanda attraverso l’applicativo messo a disposizione dal ministero della Cultura.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 fino al 31 ottobre 2024 alle ore 12:00.

Per accedere alla compilazione della domanda occorre registrarsi inserendo i dati relativi all'impresa esercente (ragione sociale e codice fiscale) e i campi relativi al legale rappresentante (nome, cognome, codice fiscale ed email). 

La richiesta di registrazione e la domanda di accesso al credito devono essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa, mentre le dichiarazioni RCD, SIT e RAI da un terzo certificatore (commercialista, CAF, ecc.).


Dott. Caglieri Simone



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