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IL DIRITTO DI RECESSO NELLE SRL

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Jul 26, 2023
  • 6 min read

Il recesso da una società a responsabilità limitata è una dichiarazione di volontà unilaterale espressa dal socio di recedere dal rapporto societario.

Il legislatore ha regolamentato il diritto di recesso del socio dalle società a responsabilità limitata in modo autonomo rispetto alla disciplina delle società per azioni, tramite l’art. 2473 c.c. che suddivide le cause di recesso in due macro categorie:

· Cause di recesso convenzionali o volontarie, per cui in sede di costituzione della società o durante la vita della stessa, i soci possono elencare talune cause di recesso che operano al fianco di quelle già riconosciute dalla legge. Ne sono esempi il mutamento del sistema di amministrazione, il trasferimento della sede legale in altra Regione o Provincia, la rottura di rapporti commerciali, l’ingresso in nuovi mercati, ecc.;

· Cause di recesso legali, dove il legislatore ha dettato alcune ipotesi legali di recesso, considerate inderogabili e operanti “in ogni caso”, anche nel silenzio dell'atto costitutivo.

Le cause di recesso legali sono disciplinate dal legislatore in vari articoli del codice civile (le principali casistiche si trovano nell’art. 2473, co. 1, c.c.), secondo cui tale diritto compete ai soci che non hanno acconsentito alle decisioni sociali riguardanti i seguenti aspetti:

a) Cambiamento dell’oggetto o del tipo di società.

La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel sostenere che, affinché si produca il diritto di recesso, è necessario un adeguato grado di sostanzialità e significatività nel cambio di oggetto sociale: secondo il Comitato Triveneto dei Notai (massima I.H.1) << per le s.r.l. si deve ritenere che non sia sufficiente una qualsiasi modifica dell’oggetto, anche se di lieve entità, per legittimare il socio non consenziente ad esercitare il recesso, benché l’art. 2473 c.c. parli semplicemente di “cambiamento dell’oggetto”, ma sia invece necessario un cambiamento significativo dell’attività sociale >>. Pertanto la dottrina pare orientata nel senso di escludere il recesso nel caso in cui si registrino soltanto dei cambiamenti marginali.

Inoltre il diritto di recesso spetta al socio sia nel caso di trasformazioni regressive o eterogenee sia in presenza di trasformazioni omogenee;

b) Fusione o scissione della società, dove il diritto di recesso per il socio coincide con la stipula dell’atto di fusione o scissione;

c) Revoca dello stato di liquidazione;

d) Eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo.

Come precedentemente spiegato, il legislatore ammette la possibilità che i soci inseriscano nell’atto costitutivo o nello statuto delle ulteriori ipotesi di recesso volontario. La successiva modifica dell’atto costitutivo che comporti l’eliminazione di una delle suddette cause di recesso volontarie costituisce un presupposto di esercizio del diritto di recesso. Al contrario, non si può recedere dal contratto sociale in caso di aggiunta di nuove cause di recesso che si aggiungono a quelle già presenti nell’atto costitutivo;

e) Compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo.

La dottrina è orientata nell’escludere il recesso nel caso in cui si registrino soltanto dei cambiamenti marginali, mentre sono ammesse in tal senso modifiche che incidano sul rischio dell’attività imprenditoriale (ad esempio inizio di attività secondarie destinate a influire in modo rilevante su quella principale o il conferimento di un ramo d’azienda o dell’intera impresa in un’altra società od operazioni di ristrutturazione produttiva);

f) Compimento di modifiche ai diritti particolari attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, co. 4, del codice civile.

L’art. 2468, co. 3, c.c. sancisce, limitatamente alle s.r.l., “la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. La modifica (sia diretta sia indiretta) degli stessi è un presupposto per la nascita del diritto di recesso;

g) Durata indeterminata della società o mancata previsione statutaria di un termine finale: in tal caso, però, il diritto di recesso è subordinato all’obbligo, in capo al socio recedente, di darne adeguato preavviso di almeno 180 giorni, elevabile per espressa previsione statutaria fino ad un massimo di 1 anno.

La società si considera contratta a tempo indeterminato in tutti i casi in cui la sua durata supera quella prevedibile della vita umana, poiché equivarrebbe a un vincolo obbligatorio di durata indefinita.

A tali fini, non si deve necessariamente tenere conto dell’età anagrafica di tutti i soci, potendosi considerare anche solo quella del singolo, al quale, soltanto, sarebbe riconosciuto il diritto di recesso c.d. "ad nutum". Ad esempio, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto, con sentenza n. 21224 del 22/10/2015, il diritto di recesso a una socia recedente, nata nel 1965, che avrebbe avuto 85 anni alla data di scadenza della società, cioè un’eta maggiore rispetto alla vita media (nel 2014, secondo i dati Istat, questa era di 84,9 anni per le donne).

h) Delibera di aumento di capitale a pagamento con offerta diretta a terzi delle quote di nuova emissione (art. 2481-bis c.c.).

L’art. 2481-bis c.c. disciplina l’ipotesi legale di recesso qualora venga escluso il diritto di sottoscrizione riconosciuto ai soci in sede di aumento di capitale sociale a pagamento. In caso di aumento di capitale sociale della s.r.l., è possibile offrire direttamente a terzi le quote di nuova emissione, escludendo il diritto di sottoscrizione proporzionale dei soci nel rispetto del diritto di prelazione dei medesimi su quanto non sottoscritto dagli altri soci in proporzione alla quota già posseduta. Affinché risulti possibile deliberare un aumento di capitale con offerta diretta ai terzi, è necessario che l'atto costitutivo della s.r.l. preveda espressamente tale facoltà, e che venga riconosciuto al socio – che non ha acconsentito alla decisione di aumento di capitale con offerta diretta a terzi – il diritto di recedere dal rapporto societario;

i) Società soggette a direzione e coordinamento (art. 2497-quater c.c.);

j) Introduzione o della soppressione di clausole compromissorie nello statuto societario (art. 34, co. 6, del D.Lgs. 17.1.2003 n. 5);

Gli atti costitutivi delle società possono prevedere apposite clausole compromissorie, finalizzate ad affidare al giudizio di arbitri le controversie insorgenti tra i soci, o anche tra i soci e la società. In presenza di tali clausole, è espressamente previsto che:

- le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive oppure abrogative di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;

- i soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso dalla società, entro i 90 giorni successivi alla modifica statutaria in questione.

k) Limitazioni nella circolazione delle quote (art. 2469, co. 2 c.c.), le quali possono essere di due tipi:

- Restrizioni assolute al trasferimento delle partecipazioni in s.r.l.. In questo caso i soci potranno esercitare il diritto di recesso “ad notum” ossia il diritto si estende a qualsiasi socio e può essere esercitato in qualsiasi momento. Si ricorda che la normativa ammette la possibilità di apporre una clausola di intrasferibilità assoluta delle quote per un determinato periodo di tempo, anche se limitato a un periodo massimo di due anni decorrenti dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione o dall’acquisto della stessa. Sono assimilate alla casistica di restrizione assoluta quelle clausole che consentono il trasferimento della partecipazione solamente verso soggetti che rivestono la qualità di soci e non ai terzi;

- Clausole c.d. di gradimento tramite le quali si limita la circolazione delle partecipazioni a favore di soggetti previo benestare di un determinato soggetto “estraneo” alla compagine sociale (organi sociali, soci, terzi). Si ricorda che non è legittima la clausola di gradimento che non indichi né i nominativi dei soggetti alla cui valutazione è rimesso il gradimento né i criteri per identificarlo.

Le clausole di gradimento si distinguono in:

> clausole di mero gradimento, dove gli organi sociali possono autorizzare o meno il trasferimento senza particolari motivazioni, cioè senza doversi attenere a dei parametri stabiliti nello statuto. Tale tipologia di clausole consente al socio che si vede rifiutato il placet al trasferimento il diritto di recesso dalla società, poiché l’organo sociale deputato a esprimere il gradimento ha una discrezionalità assoluta, senza doversi attenere ad alcun parametro soggettivo o oggettivo;

> clausole di gradimento non mero, dove il gradimento deve essere espresso sulla base di parametri soggettivi od oggettivi indicati nella clausola statutaria stessa. Generalmente queste tipo di clausole sono inserite qualora si intenda mantenere una compagine sociale con determinate caratteristiche professionali o tecniche. Tale tipologia di clausole non attribuisce il diritto di recesso al soggetto cui è rifiutato il trasferimento.

Risulta controversa, invece, la possibilità di recedere per giusta causa, senza che vi siano clausole di recesso volontarie riportate nell’atto costitutivo o statuto, cioè qualora vi siano stati dei comportamenti abusivi di altri soci o amministratori: in senso favorevole si è espresso il Consiglio Notarile di Milano con la massima del 25/11/2005 n. 74.

Al socio che intende recedere dal rapporto societario è riconosciuto il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato facendo riferimento al valore di mercato della partecipazione alla data del recesso: in caso di disaccordo sul valore di rimborso da attribuire alle quote del socio receduto, la determinazione deve essere compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale (art. 2473, co. 3, c.c.).

In merito alle modalità di liquidazione della quota, per il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso si deve procedere:

1) Mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo, individuato dai soci di comune accordo;

2) Qualora ciò non avvenga, tramite l’utilizzo delle riserve disponibili, o, in mancanza, mediante riduzione proporzionale del capitale sociale;

3) Con la messa in liquidazione della società, nel caso in cui non sia possibile procedere al rimborso della quota attraverso l’acquisto di dette partecipazioni dagli altri soci, oppure con l’utilizzo di riserve disponibili o riduzione del capitale sociale.

A ogni modo, il diritto di recesso esercitato dal socio può essere neutralizzato dalla società (art. 2473, co. 5, c.c.), deliberando, alternativamente:

- La revoca della decisione che lo legittima;

- Lo scioglimento della società e, quindi, la sua messa in liquidazione.


Dott. Caglieri Simone



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