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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

IL DIVIETO DI CONCORRENZA NELLE CESSIONI D'AZIENDA

All'interno della casistica delle cessioni d'azienda, l’art 2557 c.c. norma il divieto di concorrenza verso l'acquirente. Nel dettaglio l'articolo del codice civile stabilisce che: << chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di 5 anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di 5 anni dal trasferimento >>.

Riepilogando il legislatore stabilisce quanto segue:

a) Divieto di concorrenza per chi vende la propria azienda, ovvero è fatto divieto all’alienante di svolgere, per 5 anni dal trasferimento, un’attività imprenditoriale che per oggetto o ubicazione o per altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

b) Le due parti (acquirente e venditore) possono anche stabilire un patto che amplifichi il divieto (ad esempio in settori affini o in ambiti territoriali distanti), però il limite temporale di 5 anni deve rimanere inalterato, Un eventuale ampliamento in tal senso, però, non deve impedire all’alienante ogni attività economica.

c) Se il patto fra le parti restringe il divieto in oggetto, anche a livello temporale, lo stesso è da considerarsi valido. Ad esempio l’acquirente potrebbe anche rinunciare al rispetto del divieto di concorrenza.

d) Nel caso in cui venga stabilito un limite temporale superiore ai 5 anni, comunque il divieto in questione rimane valido per legge ai 5 anni.


Dott. Caglieri Simone



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