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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

IL DIVIETO DI CONCORRENZA NELLE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Ai sensi dell’art. 2301 c.c., il socio di una società in nome collettivo (S.n.c.) non può fare concorrenza alla società di cui fa parte ovvero non può svolgere un’attività economica che, per collocazione geografica e per tipologia di attività, sia idonea a sottrarre la clientela alla società.

Il legislatore prevede che tale divieto sia attivo o inattivo in base alla diversa tipologia di attività svolta dal socio:

a) Se il socio ricopre la qualifica d'imprenditore individuale o di socio a responsabilità illimitata di altra società concorrente, si applica il divieto in questione.

b) Se il socio ricopre la qualifica di socio a responsabilità limitata di altra società (di capitali) concorrente, il divieto non si applica.

Il divieto di concorrenza può essere derogato mediante il consenso degli altri soci, il cui consenso può essere:

- Espresso, se risulta dall’atto costitutivo o da una successiva deliberazione sociale.

- Presunto, se il socio svolgeva già l’attività concorrenziale nel momento in cui la società è stata costituita, e sempre che gli altri soci ne fossero a conoscenza.

Nel caso in cui il divieto di concorrenza sia stato infranto, il socio può incorrere nelle seguenti sanzioni:

a) Può essere tenuto a risarcire la società per i danni causati dalla concorrenza;

b) Può, oltre al risarcimento del danno, essere escluso dalla società.


Dott. Caglieri Simone



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