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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

IL POTERE AMMINISTRATIVO NELLE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Ai sensi dell’2320 c.c., il legislatore attribuisce il potere amministrativo della società in nome collettivo ai soli soci accomandatari, al contempo disponendo un divieto per i soci accomandanti di compiere atti di amministrazione e atti di rappresentanza.

<< il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società >>.

In caso di violazione del divieto di amministrazione/rappresentanza, il socio accomandante risponde in via illimitata a “tutte” le obbligazioni sociali, non solo quelle per le quali si è configurata la violazione. L’ingerenza sul potere amministrativo consiste nello svolgimento di un’attività gestoria interna o esterna che si concretizza nella direzione degli affari sociali implicando una scelta che è propria del titolare dell’impresa (Cassazione n. 3563/1979). Come da Cassazione sentenza n. 13468/2010 e n. 15600/2014, per “attività gestoria” devono intendersi atti con carattere decisionale, in cui si manifesta la scelta dell’impresa, e non meramente esecutivi (cioè atti di mero ordine o esecutivi). Ciò significa che i connotati d’indebita ingerenza non dipendono dalla durata nel tempo o dalla reiterazione/frequenza degli atti compiuti dall’accomandante, bensì dall’iscrivibilità degli stessi all’ambito delle scelte spettanti al titolare dell’impresa.

Il socio accomandante può trattare o concludere affari in nome della società solamente nel caso in cui tale potere sia giustificato da una procura speciale per singoli affari. Detta procura deve essere conferita di volta in volta, relativamente ad ogni singola operazione (Cassazione n. 11973/2010) ma può anche riguardare intere categorie di operazioni identiche a condizione che l’ambito delle facoltà dell’accomandante sia predeterminato (CNN, Studio n. 110/2019/I). Quindi, anche in presenza di procura speciale per singoli affari, per non aversi ingerenza nel potere amministrativo – con conseguente estensione della responsabilità illimitata e solidale ai soci accomandanti - è necessario questi siano atti di mero ordine o esecutivi. Sono esempi di meri atti esecutivi:

- L’aiuto finanziario alla società (Cassazione n. 3573/1979);

- La presenza del socio nella rivendita commerciale (Cassazione n. 11250/2016);

- Prestazione di garanzia a favore della società (Cassazione n. 13468/2010);

- Il prelievo di fondi dalle casse sociali per motivi personali, anche se indebito o illecito (Cassazione nn. 13468/2010 e 11973/2010).

Viceversa il conferimento al socio accomandante di una delega relativa a tutta la gestione bancaria della società determina ingerenza nell’amministrazione.

L’art. 2320 c.c. conferisce al socio accomandante i poteri di controllo sull'attività svolta dall’amministratore: << in ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società >>.

Quindi il diritto di controllo in capo al socio accomandante si concretizza attraverso:

- Il diritto alla comunicazione annuale del bilancio;

- Il diritto alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società.

In caso di violazione del diritto di controllo, la normativa tutela il socio accomandante sul piano dei rapporti interni (Cassazione n. 1045/2007) attraverso:

- La richiesta di revoca per giusta causa dell’amministratore, ex art. 2318 c.c.;

- L’azione volta all’estromissione del socio accomandatario per gravi inadempienze, ex art. 2286 c.c.;

- L’impugnazione del rendiconto (Cassazione n. 4648/1986).


Dott. Caglieri Simone



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